Tribunale di Forlì – Liquidazione controllata di soggetto in possesso di soli redditi da lavoro: spetta al giudice stabilire l'ammontare da escludere dalla liquidazione in quanto necessario per il mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.
Tribunale Ordinario di Forlì, Sez. Civile – Procedure concorsuali, 22 novembre 2022 – Pres. Rel. Barbara Vacca, Giud. Emanuele Picci e Maria Cecilia Branca.
Sovraindebitamento - Liquidazione controllata – Soggetto in possesso di soli redditi da lavoro – Quantificazione dell'ammontare da escludere dalla liquidazione - Determinazione ad opera del giudice.
La procedura di liquidazione controllata ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore salvi i limiti previsti dall’art. 268, comma 4, CCII, ragion per cui non assumono rilevanza decisiva la proposta ed il piano formulati dal debitore e la determinazione dei limiti di reddito da lavoro di questi da escludere dalla liquidazione compete al giudice, che terrà conto di quanto occorre per il mantenimento del sovraindebitato e del nucleo familiare. (Pierluigi Ferrini -Riproduzione riservata)