Tribunale di Genova – Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento aperta nella vigenza del nuovo codice della crisi: possibile autorizzazione dell'OCC ad accedere alle banche dati pubbliche.
Tribunale di Genova, Sez. VII civ., 07 novembre 2022 – Pres. Roberto Braccialini.
Sovraindebitamento - Procedura di composizione della crisi – Assoggettabilità alle norme del nuovo codice della crisi - Giudice Delegato – Professionisti designati quali O.C.C. - Autorizzazione ad accedere alle banche dati pubbliche – Possibile pronuncia – Fondamento.
Dal momento che, in particolare, nessuna disposizione del Codice della crisi ha abrogato l’art. 15, comma 10, della L. n. 3/2021, che disciplinava le modalità di accesso da parte dei professionisti designati, nelle vesti di gestori della crisi quali O.C.C., alle banche dati pubbliche, accesso assolutamente indispensabile al gestore della crisi per poter verificare lo stato patrimoniale e reddituale dei ricorrenti alle procedure di sovraindebitamento, il Giudice Delegato, con riferimento ad una procedura di composizione della crisi, assoggettabile al predetto Codice, avanti a lui aperta, può autorizzare, ai sensi di detta disposizione e degli artt. 155 quater, comma 1, e 155 quinquies, comma 2, disp. att. c.p.c., il professionista designato, rivolgendosi direttamente a tutte le banche dati previste dall''art. 492 bis c.p.c., espressamente compresa quella dell'Anagrafe Tributaria e dell'Archivio dei rapporti finanziari, a ottenere, per ragione di giustizia e senza ritardo, le informazioni che gli necessitano, per recuperare crediti, a favore della massa, comprese quelle sui saldi di conto corrente e dei rapporti finanziari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-genova-7-novembre-2022-est-braccialini