Tribunale di Reggio Emilia – Fallimento del datore di lavoro e opposizione allo stato passivo proposta da un dipendente-socio con riferimento al credito per mancato pagamento di retribuzioni: considerazioni in tema di prescrizione e postergazione.
Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Fallimentare, 30 agosto 2022 (data della pronuncia) – Pres. Francesco Parisoli, Rel. Niccolò Stanzani Maserati, Giud. Damiano Dazzi.
Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Prescrizione del credito insinuato - Eccezione del curatore sollevata solo in quella sede – Presupposto perché possa risultare improponibile – Progetto di stato passivo - Precedente implicita rinuncia.
Fallimento - Credito di un dipendente-socio per retribuzioni non pagate - Insinuazione al passivo in privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, c.c. - Opposizione perché viceversa postergato ai sensi dell'art. 2467 c.c. – Precedente rinuncia di fatto alla riscossione - Consapevolezza della grave situazione di crisi finanziaria della società -– Considerazione quale forma atipica di finanziamento – Ammissibilità – Conseguente possibile rigetto dell'impugnazione.
Per giurisprudenza pacifica, il giudizio di opposizione allo stato passivo non è caratterizzato dalla preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. e quindi il curatore può sollevare, dinnanzi al Tribunale, anche eccezioni non in precedenza sottoposte all’esame del giudice delegato. Tale orientamento presuppone tuttavia, che il curatore non abbia in precedenza rinunciato, anche in maniera implicita, all’eccezione sollevata per la prima volta in sede di opposizione al passivo [nello specifico, con riferimento ad un'eccezione di prescrizione sollevata dal curatore in sede di opposizione, il Tribunale ha ritenuto che lo stesso vi avesse in precedenza rinunciato dal momento che con il progetto di stato passivo aveva proposto l’ammissione in chirografo dei crediti per somme di retribuzione arretrate di cui il dipendente aveva richiesto l'ammissione in privilegio ex art 2751 bis, n. 1). c.c., così rinunciando, seppur implicitamente, all’eccezione di prescrizione, onde ha concluso che la stessa non risultava più proponibile in quella sede]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata]
Stante che il finanziamento del socio, per rilevare ai sensi dell’art. 2467 comma 1, c.c. può essere attuato in qualsiasi forma, può ritenersi che il non avere preteso il dipendente per anni, nella consapevolezza della grave situazione di crisi finanziaria della società, poi dichiarata fallita, (situazione che avrebbe dovuto comportare un conferimento da parte dei soci), il pagamento della retribuzione per le prestazioni rese, né il versamento del TFR maturato al termine del rapporto, configuri un’ipotesi di finanziamento del socio/lavoratore in favore della società, che si è in tal modo avvantaggiata, ragion per cui il credito che da quei mancati pagamenti consegue può essere, in sede di successiva insinuazione al passivo, considerato quale forma atipica di finanziamento e pertanto postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori concorsuali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)