Corte di Cassazione (28013/2022) – Sovraindebitamento: presupposto perché risulti possibile la conversione del piano del consumatore in liquidazione del patrimonio o, eventualmente, anche in accordo con i creditori.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 settembre 2022, n. 28013 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Luigi Abete.
Sovraindebitamento - Piano del consumatore – Istanza del debitore - Conversione se non omologato in accordo con i creditori – Inaccoglibilità – Fondamento – Applicazione dello stesso principio valido per la conversione in liquidazione del patrimonio - Necessità dell'avvenuta omologazione del piano.
In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, la conversione della procedura di composizione in liquidazione del patrimonio non è consentita ove sia stata denegata l'omologazione del piano del consumatore, poiché tutte le ipotesi di conversione, contemplate dall'art. 14 quater della l. n. 3 del 2012, presuppongono che il piano sia stato omologato. (Massima Ufficiale) [nel caso specifico il debitore aveva richiesto in via subordinata, in caso di mancata omologazione del piano, che quello da lui proposto venisse convertito non in liquidazione del patrimonio ma in accordo con i creditori, ma la Corte ha ritenuto che proprio in assenza di quel necessario presupposto, l'avvenuta omologazione del piano, non risultava possibile estrapolare dall'art. 14 quater un principio favorevole alla possibile conversione tout court del piano anche in “accordo”]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata]