Tribunale di Verona – Liquidazione controllata: ammissibilità dell'apertura ad opera di familiari conviventi, necessità o meno della fissazione di un'apposita udienza, durata della procedura

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Data di riferimento: 
06/10/2022

Tribunale di Verona, 06 ottobre 2022 – Pres. Monica Attanasio, Rel. Luigi Pagliuca, Giud. Silvia Rizzuto.

Liquidazione controllata – Apertura di quella procedura – Assenza di specifici contraddittori – Presupposto perché la fissazione di un'udienza non risulti necessaria.

Liquidazione controllata - Ammissibilità dell'apertura di una procedura familiare – Fondamento – Necessità che le masse attive e passive dei ricorrenti rimangano comunque distinte.

Anche alla liquidazione controllata deve ritenersi applicabile la soluzione valida per il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, onde può darsi continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F. secondo il quale il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la fissazione di un'udienza per la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In applicazione del disposto dell’art. 66 CCII, disposizione collocata nel CCI tra quelle a carattere generale in tema di sovraindebitamento, che, come chiarito dal disposto dell’art. 65 CCII comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato, deve ritenersi che anche rispetto a quest'ultima procedura risulti ammissibile la presentazione congiunta dell’istanza di apertura da parte di familiari (coniugi) conviventi. [nello specifico il Tribunale ha al riguardo precisato che comunque dovranno essere aperte distinte procedure e dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di ciascun ricorrente e che, pertanto, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCI]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Per quanto concerne la durata della procedura di liquidazione controllata questa non può che dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo della procedura. Pur tuttavia, alla luce del disposto dell'art, 282 CCII che prevede che “per le procedure di liquidazione controllata l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente decorsi tre anni dalla sua apertura “ si deve ritenere, analogamente a quanto previsto in tema di liquidazione giudiziale, che, una volta dichiarata l'esdebitazione la liquidazione, se non risulti ancora conclusa, possa proseguire solo limitatamente ai beni già presenti nel patrimonio in quel momento e non anche per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito di pensione e stipendio non ancora maturate in tale momento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28072.pdf

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-5-ottobre-2022-pres-attanasio-est-pagliuca

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib%20Verona%206%20ottobre%202022.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 18 Agosto 2017, n. 20187https://www.unijuris.it/node/3749].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Vedi anche, negli articoli della legge fallimentare: