Tribunale di Brindisi – Per risolvere il contrasto tra le procedure di sequestro penale e fallimentare che incidano sugli stessi beni deve, esclusa la normativa antimafia, applicarsi il criterio dell'anteriorità pubblicitaria.
Tribunale di Brindisi, Settore Proc. Concorsuali, 14 aprile 2022 – Pres. Alfonso Pappalardo, Giud. Delegato A.I. Natali, Giud. Fausta Palazzo.
Normativa antimafia – Art. 64, comma 7, del D. Lgs. 159/2011 - Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento - Contrasto tra procedure che incidono sugli stessi beni - Favor per gli interessi pubblici sottesi alla misura del sequestro – Chiusura della procedura fallimentare - Ipotesi particolare non suscettibile di applicazione analogica o estensiva – Applicabilità negli altri casi del criterio dell'anteriorità degli adempimenti pubblicitari – Fondamento – Tutela dell'affidamento dei terzi.
La norma di cui art. 64, comma 7, del D. Lgs. 159/2011, Codice delle leggi antimafia, che, in materia di sequestro antimafia successivo alla dichiarazione di fallimento, prevede, sancendone l'automatica prevalenza rispetto agli interessi sottesi alla procedura fallimentare, che laddove il sequestro o la confisca di prevenzione abbiano per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società' di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'art. 119 L.F., e successive modificazioni, costituisce norma di natura speciale ed in quanto tale non è suscettibile ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, di applicazione estensiva o analogica. Pertanto, al di fuori di tale ambito particolare, per risolvere il contrasto tra procedure che incompatibilmente insistono sugli stessi beni si deve ritenere debbano trovare applicazione i principi in tema di tutela dell'affidamento dei terzi che si fondano sull'anteriorità degli adempimenti pubblicitari, onde il sequestro penale, per il quale è prevista la trascrizione nel registro dei beni immobili, prevarrà sulla sentenza dichiarativa di fallimento, che soggiace all'onere di pubblicità nel registro delle imprese, qualora cronologicamente anteriore e, viceversa, prevarrà il fallimento [come nel caso di specie] nel caso contrario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)