Tribunale di Terni – Sovraindebitamento: può essere ammesso alla procedura di liquidazione dei beni anche il debitore che nei cinque anni precedenti abbia proposto una domanda dello stesso tipo che risulti però essere stata dichiarata inammissibile.

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Data di riferimento: 
10/06/2022

Tribunale Ordinario di Terni, Ufficio Fallimentare, 10 giugno 2022 (data della pronuncia) – Giudice delegato Claudia Tordo Caprioli

Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio – Debitore - Istanza di accesso a quella procedura – Riproposizione di una dello stesso tipo già avanzata nei cinque anni precedenti – Domanda in quell'occasione dichiarata inammissibile – Presupposto necessario perché quella successiva risulti ammissibile.

Con riferimento ad una domanda di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012, si deve ritenere, conformemente ad un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 30534/2018), che una precedente declaratoria di inammissibilità di una domanda dello stesso tipo, se del caso confermata tale in sede di reclamo, non ne precluda la riproposizione, posto che il decorso dei 5 anni di cui all'art. 7, co. 2, lett. b), di detta legge risulta necessario per essere ammessi ai procedimenti di composizione della crisi di sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dal capo II nella sola ipotesi in cui il debitore abbia  già concretamente beneficiato degli effetti riconducibili ad una procedura della medesima natura. (Pierluigi Fettini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-terni-10-giugno-2022-est-tordo-caprioli

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28050.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 26 Novembre 2018, n. 30534 https://www.unijuris.it/node/4834].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: