Corte di Cassazione (26076/2022) – Fallimento e liquidazione dell'attivo: anche la vendita competitiva “deformalizzata” scelta dal curatore deve garantire la correttezza del suo svolgimento nell'interesse dei partecipanti alla gara.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 settembre 2022, n. 26076 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Luigi D'Orazio.
Fallimento – Liquidazione dell'attivo – Vendita competitiva dematerializzata – Modalità di svolgimento scelta dal curatore – Sottrazione alle regole fissate del codice di rito – Aggiudicazione - Decadenza per mancato versamento del prezzo nel termine stabilito - Conseguenza che può essere prevista nel bando di gara – Fondamento -Ottenimento di una proroga – Ritardo dovuto a causa non imputabile all'aggiudicatario – Prova - Presupposto necessario.
In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, qualora il curatore opti per la procedura competitiva deformalizzata ex art. 107, comma 1, L. fall., l’avviso di vendita costituisce nondimeno la lex specialis di essa, fissando regole inderogabili di trasparenza e correttezza anche a salvaguardia della parità fra gli offerenti, il che postula che, ove lo stesso preveda la decadenza dell’aggiudicatario per mancato versamento del saldo prezzo nel termine indicato, non sia concedibile una proroga ex post, a richiesta dell’interessato, salvo che questi non dimostri di essere incorso nella decadenza per causa non imputabile, secondo quanto previsto dall’art. 153, comma 2, c.p.c. (Massima Ufficiale)
[Vedi anche in questa rivista: Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 maggio 2022 (data della pronuncia) https://www.unijuris.it/node/6501, ed in tema di necessità che anche la procedura competitiva che sia sottratta alla rigorosa osservanza delle disposizioni dettate dal codice di rito debba essere comunque sottoposta a regole minime volte a garantirne la correttezza e trasparenza, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, sez. I civile, 19 ottobre 2011, n. 21645 https://www.unijuris.it/node/1207 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 settembre 2019, n. 22383 https://www.unijuris.it/node/5074].