Tribunale di Mondovì - Dichiarazione di fallimento e competenza per territorio

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Data di riferimento: 
06/03/2008

Dichiarazione di fallimento - Competenza per territorio - Luogo di effettivo svolgimento dell'attività - Società in liquidazione - Sede della liquidazione.

Ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento si deve avere riguardo alla sede effettiva della società, intendendosi per tale quella di effettivo svolgimento dell'attività di impresa. In mancanza di prova contraria, il luogo di effettivo svolgimento dell'attività corrisponde con la sede legale e, qualora la società sia in liquidazione, per radicare la competenza in luogo diverso da quello della sede legale è necessario dimostrare che l'esercizio dell'attività, anche di natura liquidatoria, si svolge altrove. (Sentenza e massima tratte dalla rivista www.ilcaso.it)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]