Corte di Cassazione (28013/2022) – Piano del consumatore: riscontro di fattibilità giuridica demandato al giudice in sede di omologazione. Ricorribilità in cassazione avverso il decreto del tribunale di conferma del rigetto.

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Data di riferimento: 
26/09/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 settembre 2022, n. 28013 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Luigi Abete.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Giudice – Ammissibilità e fattibilità giuridica – Riscontro che è tenuto ad effettuare in sede di omologa.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Giudice - Rigetto dell'omologazione – Reclamo – Decreto del tribunale - Conferma della decisione del giudice monocratico - Ricorso in Cassazione – Ammissibilità - Fondamento.

Il giudice, in sede di eventuale omologazione di un “piano del consumatore”, ha, innanzitutto ed inesorabilmente, il dovere di riscontrare che risulti idoneo ad assolvere concretamente la  binaria funzione economica (ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti) che gli è astrattamente ed inderogabilmente propria, ovvero che il piano sia “giuridicamente fattibile” [nello specifico la Corte, in sede di ricorso avverso il decreto del tribunale di conferma della decisione del primo giudice, ha pertanto confermato che fosse legittimo che questi avesse denegato l'omologazione del piano in ragione dell'esiguità della percentuale di soddisfazione offerta ai chirografari perché  secondo il suo giudizio non rispondente al concetto di soddisfacimento effettivo seppur parziale dei creditori, seppure quello costituisse  un criterio di valutazione non espressamente previsto dalla normativa vigente]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il decreto con il quale il tribunale, in composizione collegiale, confermi il rigetto, ai sensi della L. n. 3 del 2012 art. 12 bis, 3 comma, dell'omologazione del “piano" del consumatore, ha il carattere della “decisorietà”, essendo il tribunale “vincolato” a deliberare in ordine al diritto soggettivo del proponente a conseguire la regolamentazione della sua situazione di “sovraindebitamento” alle condizioni “offerte” nel “piano", qualora ne sussistano, a suo giudizio i presupposti di legge, ed ha senza dubbio anche il carattere della “definitività”, dal  momento che la decisione assunta è di certo idonea ad assurgere a canone incontrovertibile di regolamentazione, pur in negativo in caso di diniego di omologazione, dell'addotta situazione di sovraindebitamento, ben vero “rebus sic stantibus”, ovvero in relazione esclusivamente alle specifiche e puntuali condizioni prefigurate ed "offerte" nel "piano". Pertanto in presenza di quei necessari presupposti deve ritenersi che avverso tale pronuncia sia esperibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Costituzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20n.%2028013.pdf

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28179.pdf

[con riferimento alla prima massima e all'evoluzione nel tempo dell'estensione del controllo oltre che della fattibilità giuridica anche della fattibilità economica demandata al tribunale in particolare in sede di concordato preventivo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 giugno 2020, n. 11522 https://www.unijuris.it/node/5511; con riferimento alla seconda massima, in tema di non ricorribilità in Cassazione avverso il decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, cfr. in questa rivista:  Cassazione civile, sez. I, 26 Novembre 2018, n. 30534  https://www.unijuris.it/node/4834 e, in senso contrario, con riferimento ad un piano del consumatore: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 aprile 2019., n. 10095 https://www.unijuris.it/node/4652].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: