Tribunale di Vicenza – Sovraindebitamento e accordo con i creditori: anche quello che ha violato il merito creditizio ha diritto di partecipare alla votazione volta ad accertare il raggiungimento della maggioranza richiesta per l'approvazione.

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Data di riferimento: 
01/09/2022

Tribunale di Vicenza, Sez. I civ. - Proc. Concorsuali, 01 settembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Paola Cazzola, Rel. Giovanni Genovese, Giud. Silvia Saltarelli.

Sovraindebitamento – Accordo con i creditori – Creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento – Violazione del merito creditizio – Esclusione dalla possibilità di proporre opposizione o reclamo – Conseguenza che ne discende - Esclusione anche dal diritto di partecipare alla votazione – Effetto non previsto – Fondamento.

La violazione del merito creditizio, come prevista dall'art. 12, comma 3 ter, L. 3/2012, che, con riferimento alla procedura di accordo con i creditori quale strumento per addivenire alla composizione dello stato di crisi da sovraindebitamento del proponente, esclude il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione  di indebitamento o il suo aggravamento dalla possibilità di proporre, dopo la ricezione della relazione firmata dal gestore della crisi, opposizione o, in sede di omologazione, reclamo, si deve ritenere non escluda lo stesso dalla facoltà di partecipare alla votazione volta ad accertare il raggiungimento della maggioranza utile per l'approvazione della proposta e di esprimere il suo voto contrario, ciò in quanto le sanzioni previste da detta norma si riferiscono a fasi successive a quella del voto e non all'esclusione dal computo della maggioranza ex art. 11, comma 2, ed in quanto, sul piano della collocazione sistematica, allorquando il legislatore ha inteso prevedere il cram down,lo ha fatto espressamente, come nel caso del comma 3 quater  dello stesso art. 12 [nello specifico, il Tribunale ha pertanto ritenuto che non vi fosse alcun motivo per ricavarne  una sterilizzazione implicita del voto contrario espresso dal creditore in ragione dell'avere quello stesso violato il merito creditizio]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27982.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: