Tribunale di Mantova – Presupposto necessario perché anche un'associazione non riconosciuta possa essere sottoposta a liquidazione giudiziale. Oneri probatori: ripartizione tra debitore e creditore istante.
Tribunale di Mantova, Ufficio Procedure Concorsuali, 15 settembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Andrea Gibelli, Rel. Mauro P. Bernardi, Giud. Alessandra Venturini.
Associazione non riconosciuta - Liquidazione giudiziale ai sensi del CCI - Assoggettabilità – Presupposto necessario.
Istanza di liquidazione giudiziale – Natura di imprenditore commerciale del debitore e stato insolvenza in cui versa – Prova gravante sull'istante che si professi creditore – Ricorrenza di elementi impeditivi, estintivi e modificativi - Elementi impeditivi – Prova gravante sul debitore.
Anche un’associazione non riconosciuta può essere assoggettata a liquidazione giudiziale ove si accerti che, in concreto, svolge, anche non a fini di lucro (come ora espressamente previsto nell’art. 1, comma 1, CCI che recepisce sul punto l’orientamento affermatosi nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, specificazione che non figurava invece nel testo dell’art. 1 L.F.), un'attività commerciale che risulti prevalente rispetto a quella istituzionale non imprenditoriale e tipicamente associativa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Stante che nessuna innovazione al riguardo risulta essere stata introdotta dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza grava sul creditore che presenti istanza volta alla liquidazione giudiziale di un suo debitore, l'onere di provare gli elementi integranti il fatto costitutivo di tale richiesta e cioè, oltre al credito, la qualità di imprenditore commerciale e lo stato di insolvenza di quello, mentre grava su costui la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi ( in particolare, la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale) [nello specifico, dal momento che le lavoratrici istanti per la liquidazione giudiziale di una associazione non riconosciuta, svolgente attività di organizzazione e promozione di eventi sportivi, e non iscritta presso la Camera di Commercio, non avevano provato né chiesto di provare che l’ente debitore risultava essere imprenditore commerciale, il Tribunale ha respinto il loro ricorso, a maggior ragione in quanto dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza era risultato che gli incassi di quell’ente derivano solo dall’espletamento di attività istituzionale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)