Tribunale di Grosseto – I ricorsi per l'omologazione di un piano del consumatore depositati dopo il 15 luglio 2022 sono assoggettati al Codice della crisi d'impresa onde risultano inammissibili se irrispettosi della disciplina dell'art. 68 CCII.
Tribunale di Grosseto, 19 settembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Claudia Frosini.
Piano del consumatore – Ricorso depositato dopo il 15 luglio 2022 dal legale del sovraindebitato – Inammissibilità ex art. 68 CCII– Legittimazione alla presentazione del solo OCC – Ipotesi in cui nel circondario del Tribunale non sia costituito un OCC – Ricorso a professionisti nominati dal tribunale – Modalità alternativa.
In caso di ricorso per l’omologazione di un piano del consumatore depositato in cancelleria dopo il 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'Insolvenza, lo stesso deve considerarsi inammissibile se presentato in proprio dal sovraindebitato o dal suo legale, in quanto in tal caso deve trovare applicazione ratione temporis la disciplina del CC.II. E dal momento che l’art. 68 dispone che “la domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’art. 27, comma 2”, e che la stessa norma prevede un’unica modalità alternativa di deposito della domanda (tramite un professionista o una società di professionisti aventi i requisiti di cui all’art. 358 CC.II. e nominati dal presidente del Tribunale) nella sola ipotesi in cui nel circondario del Tribunale non sia costituito un OCC, ribadendo in tal modo che la proposta non può in alcun caso essere presentata direttamente dal consumatore o dal suo legale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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