Corte di Cassazione (1861/2022) – Affitto d'azienda e successiva retrocessione della stessa al cedente poi fallito: diritto del lavoratore il cui rapporto sia poi cessato ad ottenere il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia.
Corte di Cassazione, Sez. IV lavoro, 21 gennaio 2022, n. 1861 – Pres. Guido Raimondi, Rel. Andrea Piergiovanni Patti.
Contratto d' affitto d'azienda azienda – Successiva retrocessione al concedente poi fallito - Lavoratore dipendente - Ripristino del rapporto di lavoro con la cedente – Successiva cessazione del rapporto di lavoro – Pagamento del TFR – Intervento del Fondo di Garanzia – Fondamento – Responsabilità solidale e meramente sussidiaria ex art. 2112 c.c. - Esclusione – Prestazione previdenziale.
L'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro, configura un diritto del lavoratore ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore, diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, comma 1, della l. n. 297 del 1982. Pertanto, ai fini dell'agibilità della copertura assicurativa del Fondo di Garanzia nell'ambito della vicenda circolatoria dell'azienda, nel caso in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta dopo la retrocessione dell'azienda dall'affittuario al concedente fallito, il datore di lavoro attuale insolvente, ai sensi del citato art. 2 della l. n. 297 del 1982, va individuato nel soggetto affittante retrocessionario poi fallito, dovendosi escludere - in ragione della predetta autonomia fra il credito vantato nei confronti del datore ed il diritto alla prestazione previdenziale - la configurabilità di una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2112 c.c. con il Fondo. (Massima Ufficiale)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27952.pdf
[con riferimento alla diversa ipotesi in cui la domanda di insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro fosse stata proposta dal lavoratore dopo che il primo aveva ceduto ad altri il ramo d'azienda cui il rapporto di lavoro afferiva), cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 19 Luglio 2018, n. 19277https://www.unijuris.it/node/4571].