Tribunale di Genova – Domanda del debitore di accesso alla procedura di liquidazione controllata: verifiche che il tribunale è tenuto da subito a compiere per poterla considerare accoglibile.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/08/2022

Tribunale di Genova, Sez. VII Fallimentare, 22 agosto 2022 – Pres. Marcello Basilico, Rel. Cristina Tabacchi, Giud. Andrea Canepa.

Liquidazione controllata – Debitore – Domanda di accesso a detta procedura – Sussistenza dei presupposti necessari perché risulti accoglibile– Accertamenti che il tribunale è tenuto a compiere.

In sede di verifica dei presupposti richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda del debitore di accesso alla procedura di liquidazione controllata, il tribunale, accertata la propria competenza, verifica  preliminarmente in particolare che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lettera c) e 268 CCII e lo considera sussistente laddove lo stesso non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare con mezzi normali le sue obbligazioni e laddove, secondo una definizione dal punto di vista aziendalistico, l’attivo patrimoniale, depurato delle attività non prontamente liquidabili, risulti inferiore al totale dei debiti scaduti o scadenti a breve.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-genova-17-agosto-2022-pres-basilico-est-tabacchi

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27930.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza