Tribunale di Pavia – Liquidazione controllata: considerazioni in tema di rapporto con la procedura di liquidazione dei beni, comportamento del liquidatore in pendenza di una procedura esecutiva e compenso spettante al legale del debitore.
Tribunale di Pavia, Sez. I civ.- Ufficio Concorsuale, 09 settembre 2022 – Pres. Erminio Rizzi, Rel. Francesco Rocca, Giud. Francesca Claris Appiani.
Sovraindebitamento – Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - Entrata in vigore - Liquidazione controllata – Continuità con la precedente procedura di liquidazione dei beni ex L. 3/2012 – Mera semplificazione di quella disciplina - Fondamento.
Liquidazione controllata – Sentenza di apertura – Procedura esecutiva individuale pendente - Liquidatore – Scelta di non subentrarvi – Motivazione necessaria – Invito in tal senso impartito dal Tribunale.
Liquidazione controllata – Sentenza di apertura – Legale che assiste il debitore – Prededucibilità del compenso – Riconoscibilità - Modalità di quantificazione – Direttive impartite a tal fine dal Tribunale al liquidatore.
Stante che, laddove una norma già enunciata in una fattispecie normativa venga iscritta in un provvedimento normativo successivo, la stessa non si può considerare abrogata ma solo riprodotta da un diversa fonte, si deve ritenere che il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022, mediante l'introduzione della “liquidazione controllata” non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della “liquidazione del patrimonio” prevista dall'art.14 ter della L. 3/2012, bensì solamente semplificarne la disciplina. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il Tribunale con la sentenza di apertura della liquidazione controllata ex art. 270 C.C.I.I., nel caso risulti pendente una procedura esecutiva individuale, invita il nominato liquidatore, nel caso lo stesso ritenga maggiormente profittevole per i creditori che la liquidazione del bene oggetto di detta esecuzione avvenga nel corso della procedura di sovraindebitamento, a valutare attentamente e conseguentemente a motivare le ragioni della sua scelta di non subentrare nella procedura esecutiva già in corso prima di richiedere al giudice dell'Esecuzione che venga dichiarata improcedibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Dal momento che secondo l'opinione prevalente il ricorso per l'apertura delle liquidazione controllata ex art. 268 C.C.I.I. deve essere presentato dal procuratore e non dalla parte personalmente, il Tribunale invita il liquidatore, in sede di predisposizione del programma di liquidazione, a riconoscere la prededuzione del compenso del professionista che assiste il debitore, da calcolarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014, applicando quale valore del procedimento l’attivo dichiarato dal debitore messo a disposizione della procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27907.pdf
[con riferimento alla procedura di liquidazione dei beni, cfr. in questa rivista il precedente analogo del medesimo Tribunale del 01 marzo 2021 https://www.unijuris.it/node/5539].