Tribunale di Brindisi – Il potere di inibitoria della prosecuzione di procedimenti di esecuzione forzata che il giudice, in sede di omologazione di un piano del consumatore, può esercitare deve rispondere ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.

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Data di riferimento: 
05/08/2022

Tribunale di Brindisi, Settore Procedure concorsuali, 05 agosto 2022 – Giudice Delegato Antonio Ivan Natali.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Procedimento di omologazione – Giudice – Tutela del proponente - Sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso – Inibitoria da considerarsi atipica - Possibile esercizio in modo non definito di un tale potere – Finalità di assicurare un adeguato contemperamento degli interessi in gioco.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Giudice - Esercizio del potere di inibitoria atipica – Modalità e presupposti – Necessario rispetto dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità – Fonti normative.

La necessità di un’esegesi costituzionalmente e convenzionalmente orientata induce a interpretare il potere cautelare, previsto dal disposto dell’art. 12 bis, comma 2, della L. n. 3 del 2012, in materia di procedimento di omologazione del piano del consumatore, in senso ampliativo, ovvero non circoscritto alle ipotesi c.d. tipiche di sospensione dei procedimenti in corso, ovvero di specifica emersione in sede di normativa speciale al fine di assicurare, in un modo non definito, un adeguato contemperamento degli interessi in gioco. Diversamente ragionando, risulterebbe vanificata la finalità di tutela sottesa alla previsione normativa di cui al suddetto articolo che, al fine di garantire che il piano possa essere supportato da disponibilità monetarie e patrimoniali sufficienti, prevede che il giudice, con lo stesso decreto con cui, verificato che il piano soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 di detta legge e l'assenza di atti in frode, fissa l'udienza volta alla convocazione dei creditori, può disporre la sospensione fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo di specifici provvedimenti di esecuzione forzata, per loro stessa natura preordinati alla liquidazione del patrimonio mobiliare o immobiliare del debitore, o mediante la sua alienazione coattiva o per il tramite della sua diretta assegnazione ai creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto alle modalità e ai presupposti per l’esercizio di tale potere di inibitoria atipico, non espressamente previsto da alcuna norma ma sistematicamente fondato, deve farsi applicazione del principio di ragionevolezza (che nell'ordinamento interno è nato correlato a quello di uguaglianza sostanziale, ma ha successivamente guadagnato, quale principio esegetico, un autonomo spazio operativo nell’ambito del giudizio di costituzionalità delle leggi ordinarie) e di quello di proporzionalità (quale congruità “tra il mezzo ed il fine), che, già insiti nel nostro sistema giuridico indigeno, specie, a livello costituzionale, hanno conosciuto straordinaria vitalità negli ordinamenti sovranazionali di cui alla CEDU, nonché unionale, assurgendo al rango di principi generali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27885.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: