Tribunale di Modena – Presentazione di una domanda di concordato preventivo nell'ambito di una procedura prefallimentare introdotta prima del 15 luglio 2022: disciplina applicabile.

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Data di riferimento: 
31/08/2022

Tribunale di Modena, Sez. civile e fallimentare, 31 agosto 2022 (data della pronuncia) – Pres. Pasquale Liccardo, Rel. Carlo Bianconi, Giud. Giulia Lucchi.

Concordato preventivo – Precedente procedura prefallimentare - Contraddittorio aperto prima del 15 luglio 2022 –  Disciplina transitoria ex art. 390 CCII – Interpretazione estensiva – Procedura minore – Applicabilità della normativa previgente al codice della crisi - Riunione tra le due procedure.  

Laddove nell'ambito di una procedura prefallimentare introdotta prima del 15 luglio 2022 la società debitrice abbia presentato ricorso per l'apertura della procedura di concordato preventivo, dal momento che deve considerarsi completamente radicato il contraddittorio della prima procedura, a quella di concordato in oggetto risulta applicabile, secondo una interpretazione estensiva dell’art. 390 CCII, la normativa previgente al codice della crisi e le due procedure vanno pertanto tra loro  riunite; ciò sia in quanto alla luce dell'ampia accezione oramai accolta dalla giurisprudenza di legittimità anche l'interdipendenza tra cause va ricompresa sotto la categoria della continenza, sia  in quanto alla contestuale pendenza di una procedura per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore e della sua domanda di concordato preventivo avanti al medesimo giudice consegue appunto la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell’art. 273 c.p.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27883.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: