Tribunale di Catania – Composizione negoziata: soggiacenza anche degli Enti pubblici, quali creditori, agli effetti conseguenti all'avvio della procedura di composizione negoziata.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
25/07/2022

Tribunale di Catania, Fallimentare – Volontaria giurisdizione, 25 luglio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Lucia De Bernardin.

Composizione negoziata  – Regole volte al risanamento di un'impresa in crisi – Assoggettabilità anche delle obbligazioni tributarie.

Composizione negoziata – Misure cautelari – Contenuto consistente in un “pati” da parte dei creditori - Inammissibilità di quelle che costringano ad un “facere” - Fondamento.

Con riferimento alla procedura di composizione negoziata si deve ritenere che, come avviene in sede di concordato preventivo e come previsto dagli istituti concorsuali finalizzati alla ristrutturazione dei debiti, anche le obbligazioni tributarie, quelle in particolare nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, soggiacciano, al pari degli altri crediti, alle regole volte a favorire il perseguimento di un risanamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Alla luce dell'equo contemperamento degli interessi dell'imprenditore e dei suoi creditori secondo il principio di buona fede e correttezza che deve improntare tutto il percorso di composizione negoziata ex art.4, comma 4, del D.L. 118/2021 e del fatto che, a differenza degli ordinari procedimenti cautelari volti a tutelare un diritto che rischia di essere pregiudicato nelle more di un giudizio, le misure cautelari riconoscibili nell'ambito di detta procedura sono funzionali a tutelare le le trattative nella prospettiva del superamento della condizione di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale che ha indotto l’avvio del percorso di risanamento, si deve ritenere che vada rielaborato con riferimento a quel particolare contesto il principio del provvedimento cautelare “classico”, secondo cui la parte ricorrente non può ottenere più di quanto potrebbe ottenere all’esito del giudizio di merito, nel senso che non appare ammissibile che con la misura cautelare della composizione negoziata l’imprenditore possa ottenere risultati ulteriori e diversi rispetto alla propria ristrutturazione. Pertanto deve escludersi la possibilità di imporre alla controparte coinvolta dalle trattative oltre che un pati, legato ad un provvedimento giurisdizionale che, in via provvisoria, gli precluda l’afflusso finanziario derivante dall’esecuzione di un contratto sospeso, anche un facere,posto che, diversamente ragionando, tramite la negoziazione l’imprenditore potrebbe ottenere risultati non ottenibili nemmeno all’esito di un contenzioso giudizio, ovvero che comunque richiederebbero, appunto, quantomeno l'avvio di un contenzioso. ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) (Nel caso di specie, sulla base dei suddetti principi, il giudice ha dichiarato l’inammissibilità della misura avente ad oggetto l’inibitoria alla decadenza dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento delle rate in scadenza, nonché della richiesta di ordinare all’ INPS il rilascio del DURC).

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-catania-25-luglio-2022-est-de-bernardin

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27914.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza