Tribunale di Padova – Composizione negoziata della crisi: possibile prolungamento, fino ad arrivare ad un massimo di duecentoquaranta giorni, della durata delle misure protettive e cautelari come in precedenza disposta.

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Data di riferimento: 
10/06/2022

Tribunale di Padova, 10 giugno 2022 (data della pronuncia) – Giudice Designato Manuela Elburgo.

Composizione negoziata della crisi – Durata di centoventi giorni delle misure protettive e cautelari – Predente avvenuto riconoscimento con ordinanza del giudice – Possibile proroga di ulteriori centoventi giorni – Presupposto necessario.

Con riferimento ad una procedura di composizione negoziata della crisi, il giudice, ai sensi dell'art. 7, quinto comma, del D.L. 118/2021 può, su istanza del debitore, prorogare di ulteriori 120 giorni, oltre alla sospensione feriale, la durata, già riconosciuta in 120 giorni, delle misure preventive e dei provvedimenti cautelari in precedenza stabilita con ordinanza, laddove l'esperto, da lui sentito, abbia espresso parere favorevole al prolungamento di quella in funzione della possibile soluzione (previe trattative da svolgere) della crisi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Padova%2010%20giugno%202022.pdf

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-padova-10-giugno-2022-est-elburgo

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27798.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: