Tribunale di Ivrea – Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: presupposti che il tribunale deve accertare ricorrano sin dalla fase iniziale di quella procedura, antecedente a quella della sua eventuale omologazione.
Tribunale di Ivrea, Sez. Civile e Fallimentare, 27 maggio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Vincenzo Maria Bevilacqua, Rel. Alessandro Petronzi, Giud. Paola Cavarero.
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Tribunale – Valutazione da eseguirsi nella fase che precede quella dell'omologa – Ritualità della proposta – Accertamento da eseguirsi – Ricorrenza di due essenziali presupposti – Assicurazione di un'utilità a ciascun creditore – Trattative svolte nella fase di composizione negoziata della crisi secondo buona fede - Modalità richieste - Carenza dei necessari riscontri su tali aspetti – Iniziativa da adottarsi.
In sede di valutazione ai sensi dell'art. 18, terzo comma, del D.L. 118/2021 (convertito in legge 147/2021) della “ritualità della proposta” di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il Tribunale, fatta salva ogni ulteriore rivalutazione a seguito della udienza di omologa, deve essenzialmente accertare, oltreché che la proposta assicuri un'utilità a ciascun creditore, che ricorra l'indispensabile presupposto consistente nell'essersi, nel corso della composizione negoziata della crisi, le trattative svolte secondo correttezza e buona fede, vale a dire che i creditori siano stati messi, con trasparenza, nelle condizioni di valutare che la proposta di accordo risultasse effettivamente migliore rispetto all'alternativa liquidatoria tipicamente fallimentare, nell’alveo della quale costituiscono un importante, ancorché altamente aleatorio ed ipotetico, asset attivo le eventuali azioni revocatorie, restitutorie, risarcitorie che appartengono alla massa di azioni teoricamente esperibili dalla procedura fallimentare; onde, laddove al tribunale appaia che società debitrice non abbia debitamente scrutinato tali condizioni, la invita a fornire da subito precisi ragguagli circa tali aspetti, che lo stesso esperto avrà poi cura di adeguatamente sondare nel parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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