Tribunale di Spoleto – Sovraindebitamento e procedura di accordo di composizione: il cram-down in sede di omologa deve ritenersi ammissibile anche in caso di voto negativo da parte dell'INPS.
Tribunale di Spoleto, Ufficio fallimentare, 10 maggio 2022 – Giudice Sara Trabalza.
Sovraindebitamento – Accordo di composizione – Voto negativo espresso dall'INPS – Giudizio di cram-down – Ammissibilità - Art. 12, comma 3 quater, L. 3/2012 – Riferimento alla sola amministrazione finanziaria - Interpretazione estensiva – Enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie – Inclusione necessaria – Fondamento.
Con riferimento alla procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 10 e 11 della L. 3/2012, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12, comma 3 quater, di quella stessa legge, quanto previsto in tema di cram-down a favore dell'amministrazione finanziaria deve ritenersi estensibile, alle medesime condizioni, pur in mancanza di una esplicita indicazione normativa in tal senso, anche agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (come contemplato nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dei novellati artt. 180 e 182 bis L.F.); ciò in quanto il mancato richiamo, nel predetto dettato normativo, a tali enti gestori appare più il frutto di un difetto di coordinamento che di una precisa scelta, a maggior ragione ove si consideri la palese volontà del legislatore di anticipare, in considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in atto, molte delle disposizioni previste in materia di sovraindebitamento dal Codice della crisi e dell'insolvenza, richiamando tuttavia, nella L. n. 176 del 2021, che ha introdotto il comma dell'art. 12 cui si è fatto sopra riferimento, il testo del CCII, art. 80, nella versione originale e non in quella modificata, pochi giorni prima, dal correttivo di novembre 2020. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27434.pdf
[in tema di identità di situazione tra il debitore sovraindebitato che accede all'accordo rispetto a quello che accede al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione e di parallelismo tra prospettive, cfr. in questa rivista: Corte Costituzionale, 29 novembre 2019 n. 245 Tttps://www.unijuris.it/node/4922; xcon riferimento alla conclusione cui il Tribunale di Spoleto è giunto: Tribunale di Forlì, 04 ottobre 2021https://www.unijuris.it/node/5867].