Tribunale di Reggio Emilia – Sovraindebitamento e liquidazione dei beni: messa a disposizione dei creditori del ricavato di una esecuzione immobiliare non ancora riscosso dopo l'approvazione del progetto di distribuzione.
Tribunale di Reggio Emilia, 17 maggio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Simona Boiardi.
Sovraindebitamento – Liquidazione dei beni – Proposta – Ricavato di una esecuzione immobiliare pendente - Messa a disposizione dei creditori - Intervenuta aggiudicazione del bene - Riscossione non ancora avvenuta - Sospensione dell’esecuzione ex art. 14 quinquies L. 3/2012 – Apertura della procedura - Ammissibilità.
In sede di procedura di liquidazione dei beni, ove l’inibitoria di cui all'art. 14 quinquies, comma II, lett b), L. 3/2012 intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione emesso nel corso di una esecuzione forzata (e, analogicamente, dopo l’ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi) che conclude il processo esecutivo, quando però ancora non sia stata consegnata al creditore pignorante, o incassata dallo stesso, materialmente, la somma a questi spettante, l’effetto inibitorio si produce egualmente, precludendo la di lui soddisfazione, ciò in quanto l’ordinanza di distribuzione e di attribuzione riceve concreta attuazione soltanto col mandato di pagamento compilato dal cancelliere e riscosso dall’avente diritto [nello specifico, il tribunale ha pertanto considerato ammissibile l’apertura di una procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012 in cui il debitore aveva messo a disposizione della massa dei creditori il ricavato della vendita forzata di un immobile, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice, in una procedura esecutiva immobiliare in cui era già stata disposta l’aggiudicazione del ricavato ma in cui la riscossione da parte del creditore procedente non aveva ancora avuto luogo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)