Corte di Cassazione (33475/2021) – Fallimento: domanda proposta dal creditore volta ad ottenere il mero accertamento di un credito da portare poi in compensazione con un diverso credito vantato dalla procedura nei suoi confronti.
Corte di Cassazione, Sez. VI - 1, 11 novembre 2021, n- 33475 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento – Domanda di ammissione al passivo – Credito da portare in compensazione con un controcredito della procedura – Istanza volta al mero accertamento dello stesso – Inammissibilità - Fondamento – Ipotesi alternativa – Istanza di ammissione per l'importo che residua operata la compensazione con un minor controcredito della procedura – Accoglibilità – Preclusione endofallimentare - Effetto che ne consegue.
In tema di insinuazione al passivo fallimentare, è inammissibile la domanda proposta dal creditore volta ad ottenere il mero accertamento di un credito da portare poi in compensazione con un diverso credito vantato dalla procedura nei suoi confronti, poiché la domanda di ammissione al passivo, tipicamente descritta dall'art. 93 l.fall., implica una richiesta di accertamento non solo dell'esistenza del credito dell'istante ma anche dell'idoneità concorsuale del medesimo, intesa quale attitudine a beneficiare del soddisfacimento concorsuale cui la procedura è volta (Massima ufficiale) [a riguardo di ciò, la Corte ha sottolineato che al creditore è invece dato di richiedere l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello del suo diritto originario, deducendo la compensazione con un controcredito della procedura a sua volta inferiore ma comunque azionato, e di provocare così l'esame del giudice delegato sul titolo posto a fondamento dell’insinuazione e su validità, efficacia e consistenza dello stesso, di modo che l'eventuale provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili di esistenza, validità, efficacia e consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)