Trib.Mantova-Classi nel concordato,maggiore soddisfazioneai crediti di rilevante entità e valorizzazione delle garanzie di terzi

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Data di riferimento: 
08/04/2010

Tribunale di Mantova, 8 aprile 2010 - Pres. Nora - Est. Laura De Simone.

Concordato preventivo - Omologazione - Potere del tribunale di ordinare la riformulazione della proposta - Esclusione.

Concordato preventivo - Formazione delle classi - Creditori chirografari - Maggiore attribuzione al ceto bancario rispetto ad altri creditori di minire entità - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Formazione delle classi - Valorizzazione delle garanzie di terzi - Formazione di classi distinte - Necessità.

In sede di omologa del concordato preventivo, il tribunale non ha alcuna facoltà di ordinare la riformulazione della proposta attraverso una diversa formazione delle classi. (fb) (riproduzione riservata)

Risponde al requisito richiesto dall'art. 169, comma 1, lett. c) (suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei) l'attribuzione di una percentuale più alta al ceto bancario, in ragione del maggior sacrificio richiesto, rispetto ad altra classe formata da crediti chirografari di piccola entità. (fb) (riproduzione riservata)

E' corretta la suddivisione in due classi distinte dei creditori appartenenti al ceto bancario in modo tale da valorizzare le garanzie offerte da terzi, le quali costituiscono una prospettiva di soddisfacimento del credito garantito ulteriore rispetto a quella concordataria. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]