Corte d'Appello di Ancona – Revocatoria ordinaria proposta dal curatore ai sensi dell'art. 2901 c.c.: necessario rispetto del termine quinquennale di prescrizione dalla stipula dell'atto e non anche di quello triennale di decadenza ex art. 69 bis L.F.
Corte d'Appello di Ancona, Sez. II civ., 25 settembre 2021 – Pres. Guido Federico, Cons. Rel. Filomena Ruta, Cons. Stefano Formiconi.
Fallimento – Revocatoria ordinaria e revocatoria fallimentare – Differente competenza e tempistica - Proponibilità dell'una e/o dell'altra da parte dal curatore – Azione ex art. 2901 c.c. - Assoggettabilità al termine di prescrizione di 5 anni dalla stipula dell'atto – Applicazione anche del termine triennale ex art. 69 bis L.F. - Esclusione.
Stante che nel nostro ordinamento, in presenza degli elementi specifici di cui all'art. 2901 c.c., il curatore fallimentare è legittimato all'esercizio di una duplice revocatoria, ordinaria e fallimentare, divergenti fra loro in base al giudice competente e alla tempistica, essendo la prima proponibile davanti al giudice ordinario, nel termine di prescrizione di 5 anni dalla stipula dell’atto, e la seconda, per le maggiori ragioni di speditezza del processo, davanti al tribunale fallimentare ai sensi dell’art. 66, comma 2, L.F. nel termine di decadenza di 3 anni dalla dichiarazione di fallimento (in questo limite ammettendosi il curatore a fruire delle maggiori e dirette conoscenze del fallimento da parte del giudice delegato), risulta incongruo ritenere che il curatore, laddove eserciti la facoltà di agire in revocatoria a tutela della massa dei creditori avanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 2901 c.c., in ragione del fatto che l'azione proposta non deriva dal fallimento essendo relativa ad atti dispositivi posti in essere antecedentemente, sia oltre che tenuto al rispetto, come previsto dal codice civile a favore di ogni singolo creditore, del termine di prescrizione quinquennale, anche soggetto al rispetto di quello triennale di decadenza previsto dall'art. 69 bis L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27257.pdf
[con riferimento ad una revocatoria viceversa esercitata dal curatore in sede fallimentare e alla disciplina di diritto internazionale applicabile, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, SS. UU., 26 aprile 2017 n. 10233https://www.unijuris.it/node/3413]