Tribunale di Bergamo – Nel corso del procedimento di composizione negoziata, può trovare accoglimento l'istanza del debitore di proroga delle misure protettive già riconosciutegli dal tribunale col primo decreto concessivo, ma non il loro ampiamento.

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Data di riferimento: 
22/04/2022

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., 22 aprile 2022 (data della pronuncia) – Giudice Bruno Conca.

Composizione negoziata della crisi – Decreto di concessione di misure protettive – Successiva istanza di proroga e di ampiamento delle stesse – Successiva proposizione da parte del debitore – Accoglibilità solo della prima richiesta.

Nel corso del procedimento di composizione negoziata della crisi, stante che, ai sensi dell’art. 7, comma 5, D.L. n. 118/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 147/2021, “il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, puo' prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative”; si deve ritenere inammissibile l’istanza del debitore nella parte in cui chieda, oltre che la proroga, anche l’ampliamento di quelle misure e/o la loro estensione a soggetti diversi ed ulteriori da quelli contemplati nel primo decreto di concessione [nello specifico, il Tribunale ha, pertanto, accordato semplicemente una proroga delle misure protettive già disposte e non più che quella]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-22-aprile-2022-est-conca

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27360.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: