Corte di Cassazione (10860/2022) – Fallimento di una società: possibile superamento in caso di trasferimento all'estero della sede sociale della presunzione ex art. 3, par. 1, del Regolamento CE n. 1346/2000. Primazia della Corte di Giustizia UE.

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Data di riferimento: 
04/04/2022

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 04 aprile 2022, n. 10860 – Pres. Pietro Curzio, Rel. Giacomo Maria Stalla.

Fallimento - Regolamento di giurisdizione – Statuizione della Suprema Corte – Giudice nazionale non di ultima istanza – Dubbi di conformità di tale statuizione al diritto dell'Unione – Possibilità di sollevare questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE avanti alla Corte di Giustizia - Decisione della Corte – Riconoscimento dell'effettiva contrarietà – Vincolatività nei limiti della contrarietà riscontrata.

Istanza di fallimento nei confronti di una società - Trasferimento della sede sociale all'estero – Giurisdizione - Paragrafo 1, ultima parte, dell'articolo 3 del Regolamento CE 1346/2000 - Presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali (cd. COMI) con la nuova sede statutaria - Prova contraria - Ammissibilità – Fondamento.

A seguito di statuizione sulla giurisdizione da parte della S.C. adita in sede di regolamento, il giudice nazionale non di ultima istanza avanti al quale il processo prosegua è ammesso a sollevare questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE avanti alla Corte di Giustizia qualora dubiti della conformità di questa statuizione al diritto dell'Unione; in tal caso, tuttavia, la vincolatività della statuizione interna sulla giurisdizione viene meno soltanto all'esito della decisione della Corte di Giustizia dalla quale si evinca l'effettiva contrarietà di questa statuizione al diritto UE, e nei limiti della contrarietà così emergente. (Massima ufficiale)

In tema di istanza di fallimento nei confronti di una società che abbia trasferito all'estero la propria sede, l'art. 3, par. 1, del Reg. (CE) n. 1346 del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, applicabile ratione temporis, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE - ordinanza 24 maggio 2016, causa C-353/15 - dev'essere interpretato nel senso che, qualora la sede statutaria di una società sia stata trasferita da uno Stato membro ad un altro Stato membro, il Giudice, investito successivamente a detto trasferimento di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro di origine, può superare la presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali (cd. COMI) con la nuova sede statutaria posta in altro Stato, benché in quello di origine la stessa non abbia mantenuto alcuna dipendenza, solo se da una valutazione globale di altri elementi obiettivi e riconoscibili dai terzi, si evince che il centro effettivo di direzione e di controllo di detta società, nonché la gestione dei suoi interessi, continua a trovarsi in tale Stato a tale data. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-u-4-aprile-2022-n-10860-pres-curzio-est-stalla

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27266.pdf

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27267.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: