Corte d'Appello di Salerno – Fallimento in estensione di una supersocietà di fatto: competenza alla pronuncia e decorrenza degli effetti nei confronti dei soci. Presupposto per desumerne l'esistenza e differenza rispetto alla holding di fatto.

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Data di riferimento: 
11/03/2022

Corte d'Appello di Salerno, Sez. I civ., 11 marzo 2022 – Pres. Rel. Giuliana Giuliano, Cons. Guerino Iannicelli e Maria Elena Del Forno.

Supersocietà di fatto – Dichiarazione di fallimento in estensione – Competenza alla pronuncia

Fallimento di una società -. Riscontro della sua appartenenza ad una supersocietà di fatto – Dichiarazione di fallimento in estensione – Efficacia ex tunc limitata - Mutamento del solo titolo del fallimento dell società già fallita- Fallibilità ex nunc degli altri soci.

Supersocietà di fatto – Presupposto necessario per desumerne l'esistenza – Differenza rispetto a quello da cui evincere la sussistenza di una holding di fatto – Conseguenze difformi nelle due ipotesi.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di “supersocietà di fatto”, in deroga all'art. 9 L.F., la competenza alla dichiarazione di fallimento in estensione ex art. 147, quinto comma, L.F. si radica avanti al Tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale riguardante il socio, venendo in rilievo il principio di prevenzione sancito dai commi 4 e 5  dell'art. 9 e dall'art. 40 c.p.c. costituendo il fallimento della società l'occasione per accertare la distinta insolvenza della supersocietà di fatto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La seconda sentenza di fallimento, quella pronunciata nei confronti della supersocietà di fatto, ha un'efficacia ex tunc limitata, consistente nel solo mutamento del titolo del fallimento del socio già fallito, che resta fallito a titolo diverso; nel mentre gli altri dalla stessa investiti, la società e l'altro o gli altri soci, non possono che fallire ex nunc, vale a dire dalla data della successiva pronuncia in quanto la deroga dell'efficacia ex nunc delle sentenze costitutive è limitata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La circostanza che le singole società che si sostenga facciano parte di una supersocietà di fatto non perseguano un comune intento sociale, ma perseguano l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) costituisce prova contraria all'esistenza di  quel tipo di società  e, viceversa, prova a  favore dell'esistenza di una holding di fatto, nei cui confronti il curatore della società già dichiarata fallita potrà agire in responsabilità e potrà essere autonomamente dichiarata fallita a richiesta di un creditore ove ne sia riscontrata l'insolvenza (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/app-salerno-11-marzo-2022-pres-est-giuliano

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27304.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2021, n. 4712https://www.unijuris.it/node/5580; con riferimento alla terza massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 aprile 2020, n. 7903https://www.unijuris.it/node/5332].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
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