Trib. di Roma – Reati tributari fonti di responsabilità per il proponente un concordato: il sequestro di beni finalizzato alla confisca che venga disposto trova un suo limite nell'impegno dallo stesso assunto ex art. 182 ter L.F. nei confronti dell'erario
Tribunale di Roma, Sez. XIV fallimentare, 22 dicembre 2021 – Pres. Antonino P. La Malfa, Rel. Claudio Tedeschi, Giud. Angela Coluccio.
Concordato preventivo – Sequestro preventivo disposto a fronte della commissione di reato tributario - Proponente – Pagamento a favore dell'Erario – Impegno assunto ex art. 182 ter L.F. - Liberazione a vantaggio dei creditori delle somme o beni oggetto della misura cautelare – Ammissibilità.
Concordato preventivo – Sequestro preventivo – Transazione fiscale – Obbligazione assunta dal proponente nei confronti dell'erario – Omologazione – Sede di esecuzione - Sottrazione di somme e/o beni alla misura cautelare – Effettuazione dei pagamenti preventivati a favore dell'erario – Presupposto perché il dissequestro possa aver luogo.
L'esercizio della potestà ablatoria statale, nella forma del sequestro preventivo, volta alla tutela di interessi pubblicistici sovra individuali, connessi alla repressione di illeciti penali, per previsione di legge trova il suo limite con riferimento agli importi che l'interessato al procedimento penale si impegni formalmente a corrispondere all'Erario secondo alcuna delle procedure tipiche a ciò dirette; ciò in quanto si verificherebbe altrimenti una “indebita locupletazione da parte del Fisco” che potrebbe, quindi, beneficiare sia dei proventi della confisca che dei versamenti eseguiti dal contribuente in pendenza della cautela reale [nello specifico, l'esistenza di un sequestro preventivo non è apparso, ad avviso del Tribunale, che potesse integrare una ragione per addivenire alla pronuncia di inammissibilità della domanda concordataria proposta dal soggetto interessato a quella misura e ciò nonostante la valida esistenza del vincolo ablatorio, stante l'impegno assunto dal proponente di corrispondere al creditore erariale, attraverso le istanze formalizzate nelle forme dell'art. 182 ter L.F., importi superiori a quelli al momento vincolati]. Non può sostenersi che in tal modo il tribunale fallimentare intervenga sul provvedimento di sequestro preventivo del giudice penale, sostanzialmente elidendone il contenuto, atteso che solo qualora sopravvenga il pagamento la confisca non potrà operare sicché, laddove all'esito dell'approvazione da parte dei creditori sia pronunciata l'omologa del concordato, sarà in sede di esecuzione, sotto la vigilanza dell'ufficio commissariale, che il proponente, se del caso a mezzo del liquidatore ex art. 182 L.F. dovrà dare impulso alle necessarie interlocuzioni con il giudice della cautela per ottenere la disponibilità delle somme e/o dei beni con cui procedere ai preventivati pagamenti in favore dell'Erario, con corrispondente loro sottrazione alla misura cautelare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-20-dicembre-2021-pres-la-malfa-est-tedeschi
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27222.pdf
[con riferimento alla regola valida in generale che vuole che il concordato preventivo venga dichiarato inammissibile per giuridica infattibilità laddove il proponente, già destinatario di un provvedimento di sequestro emesso dal giudice penale, non si sia attivato per ottenerne la cessazione del vincolo cautelare insistente sui beni la cui liquidazione avrebbe dovuto apportare risorse utili all'adempimento della proposta, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 dicembre 2016 n. 26329 https://www.unijuris.it/node/3109; con riferimento alla deroga dettata dall'art. 12 bis del D. Lgs. 74/2000 nel caso dei reati tributari fonte di responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, cfr: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 novembre 2020, n. 24326 https://www.unijuris.it/node/5484].