Corte d'Appello di Trieste - Istruttoria prefallimentare - Poteri d'indagine del Tribunale ed onere della prova.

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Data di riferimento: 
31/03/2010

Corte d'Appello di Trieste, 31 marzo 2010
Oliviero Drigani Presidente
Vincenzo Colarieti Cons. rel.
Francesca Mulloni Consigliere
(Segnalata dal prof. avv. Alfredo Antonini)

Nel procedimento per dichiarazione di fallimento il tribunale ha un ampio potere d'indagine officioso, come si desume dall'art. 15, 4° co., l. (che prevede la richiesta da parte del giudice di informazioni urgenti) e dell'art. 1, 2° co., lettera b, l. (che, con l'inciso "in qualunque modo risulti", consente al giudice di utilizzare qualsiasi fonte di prova per accertare i ricavi lordi). (AA - riproduzione riservata)

Nell'ipotesi in cui manchi un concreto riscontro officioso (mediante l'ausilio della polizia tributaria) che valga a far emergere gli elementi che possano confermare o disattendere la tesi difensiva della debitrice, volta a dimostrare l'insussistenza dei presupposti di fallibilità indicati dall'art.1 lettere a) e b) l.f.,la parte onerata dalla prova può produrre in grado d'appello documentazione comprovante le sue ragioni ed ulteriori elementi di prova possono essere ricavati dalle dichiarazioni rese in udienza dal curatore fallimentare. (FG - riproduzione riservata)

Il mancato superamento della soglia di cinquecentomila euro prevista dall'art. 1 lettera c) l.f. in mancanza di elementi documentali certi può essere desunto anche dalla circostanza della implausibilità che creditori privati di somme ingenti siano rimasti inerti dopo la cessazione dell'attività dell'impresa. (FG - riptoduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]