Corte di Cassazione (8008/2022) – Domanda di concordato preventivo e istanza di scioglimento ex art. 169 bis l.f.: rimedi esperibili avverso il provvedimento autorizzatorio del tribunale e avverso quello che stabilisce la misura dell'indennizzo.

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Data di riferimento: 
11/03/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 marzo 2022, n. 8008 – Pres. Andrea Scaldaferrri, Rel. Marco Vannucci.

Concordato preventivo – Istanza di scioglimento di contratto pendente – Tribunale - Decreto di autorizzazione ex art. 169bisL. F. - Testo vigente prima delle modifiche di cui al D.L. n. 83/2015 - Reclamabilità avanti alla Corte d'appello ex art. 26 L.F. - Fondamento.

Concordato preventivo – Istanza di scioglimento di contratto pendente – Autorizzazione  giudiziale – Natura - Atto integrativo della volontà del proponente – Provvedimento privo di portata decisoria su diritti – Non ricorribilità in Cassazione – Controparte contrattuale – Verifica della sussistenza dei presupposti – Accertamento esperibile avanti al giudice ordinario.

Concordato preventivo – Proponente - Istanza di scioglimento di contratto pendente – Autorizzazione giudiziale – Indennizzo da riconoscersi alla controparte contrattuale – Misura  contestata – Giudice delegato e tribunale – Sede di omologa – Considerazione ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze – Quantificazione definitiva dell'importo spettante - Accertamento da svolgersi nelle forme della cognizione ordinaria.

Il provvedimento del Tribunale che autorizza lo scioglimento di un contratto pendente, ai sensi dell'art. 169 bis L. fall. (nel testo vigente prima delle modifiche di cui al D.L. n. 83/2015, ratione temporis applicabile), anche se contenuto nel decreto con il quale ammette la società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, è reclamabile alla Corte d'appello, ex art. 26 L. fall., non valendo in contrario quanto disposto dall'art. 164 L. fall., che nel fare riferimento al reclamo nei confronti dei decreti del Giudice delegato, non esclude la generale reclamabilità dei decreti autorizzatori adottati dal Tribunale. (Massima Ufficiale)

L'autorizzazione giudiziale prevista dall'art. 169 bis L.F. mediante la quale il tribunale (o, a secondo del momento in cui interviene, il giudice delegato) accoglie la domanda dell'imprenditore di scioglimento dai contratti pendenti al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, costituisce solo atto integrativo della volontà del proponente che, sola, determina l'effetto dissolutivo del vincolo contrattuale; come tale non riveste portata e contenuto decisori tali da incidere direttamente, con efficacia di giudicato, su diritti soggettivi delle parti di tali contratti, trattandosi di provvedimento revocabile, relativo (per il caso di diniego) a istanza reiterabile, ragion per cui si deve ritenere inammissibile il ricorso in Cassazione avverso il provvedimento con cui la Corte d'Appello confermi il decreto del tribunale con cui tale autorizzazione venga accordata secondo l'espressa disposizione recata dal primo comma dell'art. 163 I.fall.. L'emissione ovvero il diniego del decreto a contenuto autorizzatorio in discorso non è punto preclusiva, per la parte coinvolta dalla volontà dell'imprenditore di sciogliersi da contratto, dell'accertamento in sede specificamente contenziosa (nelle forme del processo ordinario, ovvero sommario, di cognizione), della sussistenza dei presupposti richiesti per la scioglimento del contratto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di concordato preventivo, l'accertamento con efficacia di giudicato circa l'esistenza, l'entità e il rango del credito relativo all'indennizzo cui ha diritto il terzo contraente che abbia subito lo scioglimento del contratto, a norma dell'art. 169-bis L.F., va effettuato, come per tutti i restanti crediti concorsuali, nelle forme della cognizione ordinaria, fermo restando in capo al giudice delegato e al tribunale, in sede di omologazione, il potere di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, ai sensi dell'art. 176 legge fall. (Principio di diritto)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-11-marzo-2022-n-8008-pres-scaldaferri-est-vannucci

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27145.pdf                                       

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 maggio 2021, n. 14361 https://www.unijuris.it/node/5706 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 giugno 2020, n. 11524 https://www.unijuris.it/node/5204; con riferimento al successivo principio di diritto da cui la Corte ha ritenuto di non discostarsi, cfr: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 novembre 2020, n. 26568 https://www.unijuris.it/node/5402].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: