SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - CREDITO DEL FIDEIUSSORE

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Data di riferimento: 
18/04/2007

 Deve escludersi l'ammissione al passivo con riserva del credito di rivalsa del fideiussore del fallito (artt. 55 e 61 L.F.) non ancora escusso alla data di dichiarazione del fallimento in quanto credito non attuale e quindi non concorsuale, ma solo futuro ed eventuale.

E' necessario l'integrale adempimento dell'obbligazione principale affinchè il credito di regresso del fideiussore del fallito possa essere ammesso al passivo del debitore principale.

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]