Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Insinuazione tardiva, in una procedura secondaria di insolvenza in corso da parte del curatore della procedura principale di insolvenza, di crediti già insinuati in tale procedura.
Corte di Giustizia UE, Sez. IX, 25 novembre 2021, Causa – C 25/2020 – Pres. Rel. K.. Jurimae.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 28 – Articolo 32, paragrafo 2 – Termine assegnato per l’insinuazione di crediti in una procedura di insolvenza – Insinuazione, in una procedura secondaria di insolvenza in corso in uno Stato membro, di crediti da parte del curatore della procedura principale in corso in un altro Stato membro – Termine cogente previsto dal diritto dello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza.
L’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, letto in combinato disposto con gli articoli 4 e 28 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che l’insinuazione, in una procedura secondaria di insolvenza, da parte del curatore della procedura principale di insolvenza, di crediti già insinuati in tale procedura principale, soggiace alle disposizioni sui termini per l’insinuazione dei crediti e sulle conseguenze delle insinuazioni tardive, previste dalla legge dello Stato di apertura di detta procedura secondaria.