Tribunale di Milano – Composizione della crisi: possibilità che le misure protettive richieste in sede di accesso a quella procedura siano, in sede di istanza di conferma, circoscritte nei confronti di solo taluni creditori, anziché di tutti.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 27 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Caterina Macchi.
Composizione negoziata della crisi – Imprenditore – Istanza di riconoscimento di misure protettive – Prodursi automatico di tale effetto nei confronti di tutti i creditori – Sede di ricorso per la loro riconferma – Possibile limitazione di tale effetto nei confronti di solo taluni di quelli – Scelta da considerarsi facoltativa – Necessità che a tutti i creditori interessati sia stato notificato il ricorso.
Le misure protettive del patrimonio, richieste da un imprenditore in sede di composizione negoziata della crisi, hanno ex lege effetto automatico generalizzato verso tutti i creditori, esclusi i lavoratori, a partire dal giorno di pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto nel registro delle imprese, come disposto dall’art. 6, comma 1, del D.L. 118/21. Ciononostante, le stesse possono, secondo la previsione dell’art. 7, comma 4, di quel decreto, essere limitate dal giudice, su richiesta del ricorrente e sentito l’esperto, solo a determinati creditori o categorie di creditori; trattasi però, così si deve ritenere, di una mera facoltà e non di un obbligo dell’imprenditore, che dunque ben può richiedere la conferma erga omnes di quelle misure [nello specifico, a fronte di una istanza di quel tipo, il Tribunale ha precisato che non sussisteva alcuna questione relativa a una possibile lesione del contraddittorio dal momento che l’imprenditore aveva notificato il ricorso a tutti i creditori ed ha, pertanto, confermato che dal giorno della pubblicazione dell’istanza ex art. 6 nel registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, quelli stessi non avrebbero potuto acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né avrebbero potuto iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul di lui patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali l'impresa esercitava la sua attività]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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