Tribunale di Catania – Fallimento: ai sensi del disposto dell'art. 10 L.F. anche la società cancellata dal Registro delle imprese in quanto fusa per incorporazione può entro un anno da tale operazione essere dichiarata fallita.
Tribunale di Catania, Sez. Fallimentare, 09 dicembre 2021 – Pres. Mariano Sciacca, Rel. Lucia De Bernardin, Giud. Fabio Letterio Ciraolo.
Fallimento – Art. 10 L.F. - Ratio della disposizione – Garanzia per i creditori – Scopo di evitare che un'impresa cessi di esistere per sottrarsi alle procedure concorsuali – Estensione dell'operatività della norma – Possibile riferimento anche ai fenomeni di riorganizzazione societaria - Condizione necessaria.
Operazione di fusione societaria – Possibilità di pregiudizio per il ceto creditorio della società fusa – Effetti che ne conseguono – Modifiche della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio – Estendersi del numero dei soggetti garantiti – Fallibilità della società fusa –
Applicazione estesa dell'art. 10 L.F. - Presupposto che consente il ripristino della garanzia venuta meno – Modalità di accesso a quella procedura.
Stante che la ratio dell’art.10 L.F. è anche quella di tutelare in astratto, e salve le successive verifiche specifiche e concrete da effettuarsi in sede fallimentare, il ceto creditorio da eventuali comportamenti potenzialmente in grado di diminuire o affievolire la responsabilità dell’imprenditore ex art.2740 c.c., indipendentemente dagli obiettivi societari e imprenditoriali concreti che questi si prefigge con la cessazione, si deve ritenere che lo spazio applicativo della suddetta disposizione , che prevede che una società possa essere dichiarata fallita, anche se cessata, entro un anno da tale momento, si estenda anche ai fenomeni di riorganizzazione societaria [nello specifico, una scissione totale per incorporazione] che consistano in un fenomeno estintivo di una società con formazione di un nuovo ente e non invece in un fenomeno semplicemente evolutivo e modificativo del contratto sociale; ciò al fine di evitare che la modificazione della struttura conformativa del debitore possa realizzare una causa di sottrazione dell’impresa alla soggezione alle procedure concorsuali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L'operazione di fusione societaria, pur dando continuità ai rapporti giuridici in essere e pur non determinando una sottrazione dell’impresa incorporante alle procedure concorsuali, può arrecare un potenziale pregiudizio al ceto creditorio della società che si è fusa dal momento che i suoi creditori si trovano a concorrere coi creditori della società incorporante. Per questo motivo, per scongiurare modifiche della consistenza qualitativa oltre che quantitativa del patrimonio assoggettato agli obblighi di garanzia delle obbligazioni contratte, oltre che del novero dei soggetti che su questo hanno diritto di soddisfarsi, stante che l’esperimento delle azioni di massa consentirebbe il ripristino di quella garanzia patrimoniale venuta meno per via dell’operazione straordinaria posta in essere, si deve ritenere che sia possibile addivenire alla dichiarazione di fallimento della società incorporata o fusa (ma lo stesso ordine di concetti vale per la società interamente scissa) seppur sia stata a seguito di tale operazione cancellata dal Registro delle imprese, laddove, ai sensi dell'art. 10 L.F., non sia però trascorso un anno da tale momento. In tal caso, pur conservando la società incorporata la propria identità, ai fini della eventuale dichiarazione di fallimento della stessa, per la corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 15 L.F., il ricorso e il decreto di convocazione andranno comunque notificati alla società incorporante, che ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. assume i diritti e gli obblighi della società partecipante alla fusione, proseguendo in tutti i rapporti della stessa, anche processuali, anteriori alla fusione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-catania-9-dicembre-2021-pres-sciacca-est-de-bernardin
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27121.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 febbraio 2020, n. 4737https://www.unijuris.it/node/5143; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 giugno 2020, n. 11984https://www.unijuris.it/node/5260 e Corte di Cassazione, Sez. Unite, 30 luglio 2021, n. 21970https://www.unijuris.it/node/5756; con riferimento alla seconda, in tema di esperibilità di azioni revocatorie: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 dicembre 2019, n. 31654https://www.unijuris.it/node/5119 e Corte di Cassazione, Sez. III civ., 29 gennaio 2021, n. 2153https://www.unijuris.it/node/5541].