Tribunale di Torino – Sovraindebitamento e piano del consumatore: criterio cui attenersi per verificare che lo stesso abbia quantificato in misura congrua l'ammontare delle spese necessarie al mantenimento suo e della sua famiglia.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
24/02/2022

Tribunale di Torino, Sez. VI civ., 24 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Manuela Massino, Giud. Antonia Mussa e Stefano Miglietta.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Indicazione delle spese necessarie al mantenimento suo e della sua famiglia – Verifica della congruità – Criterio cui il giudice deve rifarsi – Applicazione analogica di specifici parametri previsti dalla L. 3/2012 – Esclusione.

Con riferimento ad un piano del consumatore, ai fini di verificare la congruità delle spese correnti che risultano necessarie al sovraindebitato per il mantenimento suo e della sua famiglia come dallo stesso indicate e documentate in sede di proposta ai sensi dell'art. 9, secondo comma della L.3/2012,

si deve ritenere non si possa prendere in considerazione né il parametro si cui al comma 3 bis, lettera e) di detta legge, dettato per quantificare il “merito creditizio” (ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare e della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159), né quello previsto per la figura del “debitore incapiente” dall'art. 14 quaterdecies, comma 2, sempre di detta legge (ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà,  moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare e della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159) e ciò in quanto  la previsione di cui al secondo comma non è stata interessata alle modifiche introdotte dall’art. 4 ter D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni in L. n. 176/2020, per il tramite delle quali si sono fissati i suindicati parametri normativi ed in quanto, laddove il legislatore avesse voluto  mutarne il contenuto avrebbe dovuto specificare quale dei due di tali parametri si doveva considerare applicabile essendo tra loro non coincidenti [nello specifico, il Tribunale ha al riguardo precisato che anche il parametro ISTAT che fissa in Euro 2040,29, l'importo necessario ad un soggetto per il suo mantenimento, se vive da solo,  ed in Euro 3200,00, se vive in coppia,  come riferito a una persona del Nord Italia, avente un'età ricompresa tra i 35 e i 64 anni, come il debitore che risultava convivere con una compagna, non doveva essere considerato quale criterio di  raffronto necessario, ma che a fini valutativi risultava sufficiente verificare che lo stesso debitore avesse indicato solo voci di spesa indispensabili alla vita quotidiana, in particolare anche in misura contenuta, e non anche voci di consumo voluttuarie e/o superflue]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-torino-24-febbraio-2022-pres-est-massino

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27050.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: