Tribunale di Asti – Composizione negoziata della crisi: le misure protettive di cui l'imprenditore chiede la conferma possono essere volte a inibire anche l'esperimento di azioni esecutive e cautelari che riguardino beni non di sua proprietà.
Tribunale di Asti, 03 marzo 2022 (data della pronuncia) - Giudice Marco Borbottalo.
Composizione negoziata della crisi – Imprenditore in condizione di squilibrio economico-finanziario - Istanza di conferma di misure protettive – Tribunale – Divieto di prosecuzione o inizio di azioni esecutive o cautelari – Procedura intentata da un terzo – Recupero di un immobile di proprietà di quello – Possibile inibitoria di tale azione – Ammissibilità anche se non interessi il patrimonio del ricorrente – Fondamento.
Stante che, con riferimento alla procedura di composizione negoziata della crisi, il disposto dell'art. 6 del D.L. 118/2021 prevede che, dal momento della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza dell'imprenditore, che versa in una situazione di squilibrio economico-finanziario, di applicazione di misure protettive, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive non solo sul di lui patrimonio ma anche “sui beni e sui diritti con i quali viene (dallo stesso) esercitata l'attività d'impresa”, si deve ritenere che il tribunale, in sede di ricorso ex art.7, possa confermare anche il divieto di proseguire o iniziare il procedimento volto al rilascio dell'immobile sul quale il proponente esercita la sua attività e ciò anche se lo stesso risulti di proprietà di un soggetto terzo e non faccia perciò parte del di lui patrimonio [nello specifico, il Tribunale nel confermare le misure protettive ha pronunciato anche il divieto di proseguire il procedimento per il rilascio di quell'immobile e ciò nonostante il contratto dalla locazione, intercorso col ricorrente, fosse in precedenza già stato risolto dalla società proprietaria di quel bene e l'immobile fosse nel frattempo stato affittato ad altro conduttore, ciò in quanto il ricorrente aveva già fissato con quello stesso un incontro per ottenere che gli fosse concesso in sublocazione per poter così proseguire nello svolgimento di quell'attività che, come confermato dall'esperto, risultava indispensabile per la riuscita del piano oggetto delle trattative con i creditori; la conferma di tale divieto non avrebbe, ad avviso del Tribunale, stante la sua durata, contenuta in 120 giorni, infatti comportato un sacrificio sproporzionato per i creditori e per la società già locatrice, i cui interessi doveva contemperare con quelli del soggetto istante]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)