Tribunale di Milano – Procedura di composizione negoziata della crisi: accesso possibile anche in assenza di azioni esecutive o cautelari avviate e anche in caso di trattative non ancora perfezionate.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 24 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice designato Luca Giani.
Composizione negoziata della crisi – Ricorso per la conferma delle misure protettive - Creditori interessati a quella procedura – Avvio da parte degli stessi di azioni esecutive o cautelari – Presupposto necessario – Esclusione – Sussistenza di posizioni antagonistiche – Presupposto sufficiente.
Composizione negoziata della crisi – Imprenditore – Istanza di riconoscimento di misure protettive – Ricorso volto alla riconferma – Successiva proposizione - Piano industriale ancora in fase di perfezionamento - Test eseguito dall'esperto meramente preliminare – Irrilevanza – Tribunale – Accoglimento egualmente possibile – Fondamento.
In tema di composizione negoziata della crisi, dall'esame del dettato normativo del D.L. 118/2021, come convertito nella legge n. 147/2021 e della relativa relazione di accompagnamento deve evincersi che non risulti dirimente la circostanza che i creditori destinatari degli effetti di cui all'art. 7 di detta legge, ossia della conferma delle misure protettive e, se del caso, di quelle cautelari, non abbiano notificato all'imprenditore ricorrente atto di precetto ovvero non abbiano avviato azioni esecutive o cautelari nei suoi confronti, in quanto è sufficiente che, sulla scorta dell'elenco creditori fornito dal ricorrente, gli stessi appaiano funzionali alla di lui impresa e, nel contempo, abbiano posto in essere condotte dalle quali si possa evincere una posizione così detta “antagonista”, tale che possano portarli, in difetto dell'adozione di tali misure, ad assumere, a stretto giro, iniziative potenzialmente lesive del suo patrimonio, così da vanificarne il tentativo di addivenire ad un accordo risolutivo con i creditori. E' quindi necessario perché risulti meritevole di accoglimento l'istanza del ricorrente di concessione di misure protettive nei confronti dei creditori che non abbiano avviato azioni di quel tipo che lo stesso, in sede di ricorso volto alla conferma di tali misure, fornisca al Tribunale elementi univoci che consentano di appurare, quantomeno, la sussistenza di “preannunciate” risoluzioni pregiudizievoli nei suoi confronti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Seppure il vaglio del tribunale volto all'esame del ricorso proposto dall'imprenditore in crisi al fine della conferma ex art. 7 delle misure protettive da lui richieste ai sensi dell'art. 6 del D.L. 118/2021 non possa prescindere, caso per caso, dall'esame della tipologia di impresa interessata e della peculiarità del settore in cui opera in concreto, deve ritenersi che un tale ricorso possa essere formulato anche se corredato da un piano industriale ancora in fase di perfezionamento, tenuto conto del carattere meramente preliminare del test operato dall'esperto a tal fine incaricato e ferma, in costanza di trattative, la previsione che lo stesso, monitorando via via l'evolversi della procedura stragiudiziale e l'affinarsi del contenuto del piano originario, possa comunque attivarsi per la revoca delle misure protettive come riconosciute in caso di circostanze negative meritevoli di segnalazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26781.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-24-febbraio-2022-est-giani