Tribunale di Verona – Sovraindebitamento e procedura di liquidazione del patrimonio: ordine del giudice di liberazione di un immobile del debitore che risulti affittato a prezzo vile.

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Data di riferimento: 
15/02/2022

Tribunale di Verona, 15 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giud. Luigi Pagliuca.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Giudice – Beni detenuti da terzi in assenza di titolo o in base a titolo non opponibile -  Ordine di consegna o rilascio ai sensi dell’art. 14 quinquies, comma 2, lett. e) L. n. 3/2012 –   Possibilità della emissione – Finalità.

In forza della specifica disposizione di cui all’art. 14quinquies, comma 2, lett. e) della legge 3/2012, e posto che tale norma non limita affatto al solo sovraindebitato il soggetto nei cui confronti il giudice della procedura di liquidazione del patrimonio può emettere il provvedimento di liberazione e consegna, si deve ritenere che, in sede di procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter di detta legge, nulla osta all'emissione da parte del giudice di un tale ordine laddove sia interesse della procedura ottenere che un immobile del sovraindebitato [nello specifico, un fondo rustico] che risulti affittato a canone vile, e in considerazione di ciò ex art. 2323, terzo comma, c.c. in base ad un titolo non opponibile alla procedura, possa essere messo a disposizione dei creditori come libero, in modo tale che il liquidatore possa cederlo al prezzo più alto possibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-15-febbraio-2022-est-pagliuca

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26728.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: