Tribunale di Rimini – Sovraindebitamento e omologa di un piano del consumatore: necessità di verificarne la meritevolezza anche in presenza di un comportamento non consono ai suoi doveri da parte del soggetto finanziatore.

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Data di riferimento: 
21/10/2021

Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. Civile, 21 ottobre 2021 – Giudice Delegato Francesca Miconi.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologa - Meritevolezza – Giudice - Necessaria verifica della ricorrenza di quel requisito – Soggetto finanziatore - Violazione delle regole del merito creditizio – Irrilevanza a tale fine – Incidenza solo a riguardo della possibilità di proporre opposizione.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologa - Meritevolezza – Presupposto necessario – Eccessivo indebitamento ascrivibile a colpa grave o dolo del sovraindebitato - Comportamento che esclude la presenza di quel requisito - Concorso di colpa da parte del soggetto finanziatore – Ininfluenza.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologa - Meritevolezza – Requisito da riconoscersi anche in presenza di un'ipotesi di colpa lieve –Situazione in cui può ravvisarsi - Impossibilità per il debitore di ravvisare l'inadeguatezza delle proprie scelte.

La violazione delle regole del merito creditizio da parte del finanziatore, di cui all'art. 124 del T.U.B, che pongono e a suo carico l'onere di controllare, prima della conclusione del contratto, sulla base di informazioni adeguate, la situazione economica in cui il soggetto richiedente si trovi al momento della stipulazione, impedisce al creditore, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L. 3/2012, in caso di inadempimento del debitore, di proporre opposizione o reclamo all'omologa del piano del consumatore da questi prospettato per la composizione della crisi da sovraindebitamento in cui versi, ma non ha incidenza sul riscontro della di lui meritevolezza, né integra una presunzione della presenza di quel requisito, in quanto non sussiste alcuna norma specifica che preveda che tale errata o omessa verifica da parte del soggetto finanziatore comporti esenzione del proponente da colpa grave, né tale esenzione può trovare fondamento nella disciplina generale della responsabilità per inadempimento (art. 1218 c.c.) ed aquilana (artt. 2043 e ss. c.c.). Il concorso di colpa infatti, disciplinato dall'art. 1227 c.c, assume rilievo per il legislatore sul piano dell'individuazione del danno e non per escludere la possibile coesistenza di coefficienti colposi, anche gravi, a carico delle parti dello stesso rapporto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Anche nel caso che risulti inammissibile l’opposizione alla omologazione di un piano del consumatore proposta dal soggetto finanziatore per inadeguata valutazione del merito creditizio del sovraindebitato, il Giudice dovrà procedere ugualmente alla valutazione della meritevolezza di questi e, potrà, in ipotesi, negarne la sussistenza, laddove risulti che lo stesso abbia assunto il debito quand'era irragionevole, tenuto conto del proprio patrimonio e del proprio reddito, ritenere di poterlo restituire regolarmente (ipotesi di colpa grave) o abbia assunto quell'obbligazione sproporzionata consapevolmente o addirittura appositamente (ipotesi di dolo). Alla luce degli interventi normativi apportati alla L. 3/2012 con la recente legge n. 176/2020 per procedere all'omologazione di un piano del consumatore è richiesta infatti l'assenza di colpa grave, malafede o frode in capo al proponente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai fini dell'omologa di un piano del consumatore la colpa lieve, che rispetto al passato non ha più rilevanza per escludere che il sovraindebitato risulti meritevole di avere accesso a quella procedura, va individuata nell'ipotesi in cui il debito sproporzionato sia stato assunto quando, con la semplice diligenza propria di un soggetto di quel tipo, il debitore avrebbe potuto verosimilmente non rendersi conto della inadeguatezza della sua scelta di fare ricorso ad un nuovo ulteriore finanziamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26666.pdf

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