Tribunale di Nola – Sovraindebitamento e piano del consumatore: considerazioni in tema di requisito della meritevolezza e di previsione del differimento ultrannuale del pagamento dei creditori prelazionari.
Tribunale di Nola, Sez. Fallimentare, 31 gennaio 2022 (data della pronuncia) – Giud. Rosa Paduano.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologabilità – Requisito della meritevolezza – Insussistenza di comportamenti improntati a colpa grave, mala fede o frode – Presupposto richiesto alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/2020.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologabilità – Creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca – Pagamento da eseguirsi entro l'anno ex art. 8, comma 4, L. 3/2012 – Derogabilità – Presupposti necessari.
Alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/2020 di conversione del D.L. 137/2020, con riferimento alla procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento rappresenta ex L. 3/2012 dal piano del consumatore, si deve ritenere che la sussistenza del requisito della meritevolezza, seppur devalutato, sia comunque tuttora richiesta al fine dell'omologabilità del piano, stante che il legislatore della riforma ha comunque optato per il suo mantenimento, individuandolo nella colpa grave e nella mala fede, tendenzialmente rilevanti nel momento della contrazione dei debiti, ed in quello della frode, normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione a quella procedura, le condizioni ostative. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Anche in considerazione della ratio posta a fondamento della L. 3/2012, ossia del principio, di origine comunitaria, della c.d. “second chance”, si deve ritenere che la disposizione dell'art. 8, comma 4 di detta legge, che prevede che “la proposta di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”, non possa essere applicata, anche in seno alla seconda di quelle procedure, ossia nel caso del piano del consumatore, nel suo senso letterale, così da obbligare il proponente al pagamento dei debitori privilegiati entro quel termine massimo, ciò laddove ci si trovi in presenza di determinate condizioni, quali la previsione sul piano economico, in conformità al disposto dell'art. 9, comma 3 quater, di interessi idonei a compensare il sacrificio del creditore e la positiva valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26650.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 26 marzo 2021 https://www.unijuris.it/node/5571 e Tribunale di Verona, 05 febbraio 2021 https://www.unijuris.it/node/5479; con riferimento alla seconda: Tribunale di Rovigo 13 dicembre 2016 https://www.unijuris.it/node/3108, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 ottobre 2016 n. 22045 https://www.unijuris.it/node/3067, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17834https://www.unijuris.it/node/4760, Corte di Cassazione, Sez. VI, 20 agosto 2020, n. 17391https://www.unijuris.it/node/5299 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019, n. 27544https://www.unijuris.it/node/4910].