Corte di Cassazione (2948/2021) – Concordato fallimentare: ipotesi di conflitto di interessi da sterilizzare attraverso l'esclusione dal voto.
Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2021, n. 2948. Pres. Cristiano. Est. Pazzi.
Concordato fallimentare – Sussistenza ontologica di un conflitto di interessi – Proponente – Necessaria esclusione dal voto.- Applicazione estensiva dell’art. 127, comma 6, l. fall. alle società controllate o controllanti o correlate - Sussistenza
Nel concordato fallimentare, benché manchi una previsione di carattere generale sul conflitto di interessi, deve essere applicato estensivamente il disposto dell'art. 127, comma 6, l. fall. a tutti i casi, anche non espressamente contemplati, in cui occorra neutralizzare ai fini del voto una situazione di contrasto tra l'interesse del singolo e quello comune della massa, come accade tra il creditore che abbia formulato la proposta di concordato e i restanti creditori del fallito. Ne deriva l'esclusione dal voto e dal calcolo delle maggioranze delle società che controllano la proponente o sono da essa controllate o sottoposte a comune controllo o si palesano correlate al soggetto che versa immediatamente in situazione di conflitto, in quanto la loro volontà è da esso condizionata o condizionabile. (massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26558.pdf
[in tema di conflitto di interessi nel concordato fallimentare, cfr. in questa rivista: Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ., 11 maggio 2021 - https://www.unijuris.it/node/5775 e Corte di Cassazione, SS. UU., 28 giugno 2018 n. 17186 https://www.unijuris.it/node/4205].