Tribunale di Taranto – Fallimento in estensione ex art. 147, quinto comma, L.F.: l'esistenza di una società di fatto deve escludersi laddove i presunti soci non risultavano avere interessi comuni con la fallita ma viceversa abusavano della stessa.
Tribunale di Taranto, Sez. II civ. -Ufficio delle procedure concorsuali, 22 dicembre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Remo Liscio, Rel. Giuseppe De Francesca, Giud. Raffaele Viglione,
Fallimento di una società – Presunta esistenza di una società di fatto – Fallimento in estensione ex art. 147, V comma, L.F. – Domanda proposta dal curatore della fallita – Esercizio in comune di una attività imprenditoriale – Condizione necessaria - Elementi di prova che possono attestarla - Compimento al contrario di atti volti ad abusare della fallita – Riscontro – Rigetto dell'istanza.
L’esistenza di una società di fatto o irregolare, nei rapporti “interni” esige una prova ed una valutazione rigorosa del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, e quindi la dimostrazione, anche in via presuntiva, dei relativi elementi costituivi quali: a) il conferimento di beni o servizi per la costituzione di un fondo comune finalizzato al comune esercizio dell’attività economica; b) la comune partecipazione dei soci agli utili ed alle perdite; c) l’affectio societatis, ossia il vincolo di collaborazione in vista del conseguimento di risultati patrimoniali attraverso lo svolgimento in comune di un'attività economica. Il comune intento sociale perseguito deve però, perché l'esistenza di una società di fatto si possa desumere, risultare conforme, e non contrario all'interesse dei soci, giacché l’evidenza che le singole società perseguano l'interesse delle persone fisiche che ne hanno di fatto il controllo costituisce, piuttosto, prova contraria all'esistenza di una società di quel tipo [nello specifico, il Tribunale ne ha disconosciuto l'esistenza ed ha quindi escluso che si potesse pronunciare il fallimento in estensione ex art. 147, quinto comma, L.F. dei soci che si presumeva ne facessero parte, in quanto l’interesse perseguito dagli stessi, lungi dall’essere comune alla società fallita, appariva affatto egocentrico ed egoistico, in vista dell’abuso della fallita stessa e non dell’assunzione con costei di un patto occulto funzionale all’esercizio, in comune, di un’attività economica]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-taranto-22-dicembre-2021-pres-lisco-est-de-francesca
[con riferimento alla possibile partecipazione anche di una società di capitali ad una società di fatto e alla possibilità che l'art. 147, quinto comma, L.F. contempli anche tale eventualità, e con riferimento ai presupposti perché possa ritenersi sussistente quel tipo di società, cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 aprile 2020, n. 7903 https://www.unijuris.it/node/5332; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019, n. 27541 https://www.unijuris.it/node/4911].