Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Coerenza tra la funzione della transazione fiscale e l'istituto del cram- down. Non necessità della nomina di un liquidatore in sede di concordato misto con continuità aziendale in via diretta.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 11 gennaio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Enrico Quaranta, Giud. Del. Marta Sodano, Giud. Valeria Castaldo.
Concordato preventivo – Transazione fiscale – Convenienza per il Fisco – Necessaria approvazione – Fondamento – Principio tradotto nell'istituto del cram-down – Presupposti.
Concordato misto con continuità diretta – Nomina di un liquidatore – Esclusione - Fondamento.
Il principio affermato dall’art. 182 ter l. fall. è quello per cui in presenza della convenienza della proposta concordataria per il Fisco, questi è tenuto ad approvarla alla luce della ratio di tale norma e del principio del buon andamento della P.A. stabilito dall’art. 97 Cost., con la conseguenza che il Tribunale può procedere alla conversione del voto negativo espresso dall’Agenzia delle Entrate in voto favorevole all’omologa del piano di concordato preventivo. E' questa la soluzione prevista dall'art. 180, quarto comma, L.F. a seguito della modifica intervenuta per effetto del D.L. n. 125/2020 convertito in legge n. 176/2020 per l'ipotesi che l'adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria risulti “determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 L.F. e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, L.F. la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie risulti più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La nomina del liquidatore e del comitato dei creditori sono previsti dall’art.182 L.F. per l’ipotesi in cui il concordato consiste nella cessione dei beni, mentre nell’ipotesi in cui sono previste dismissioni nell’ambito di un concordato di risanamento è l’imprenditore che non solo prosegue nell’attività di impresa ma coerentemente continua a gestire il proprio patrimonio, seppur con il vincolo di destinazione impresso dal concordato e il controllo del Commissario giudiziale [nello specifico, il Tribunale, con riferimento ad un concordato misto con continuità aziendale in via diretta, ha precisato che tale nomina non solo non sarebbe necessaria ma apparirebbe illegittima ove si consideri che i creditori hanno approvato una proposta nella quale non è prevista la nomina di un liquidatore, sicché l’intervento del Tribunale che vi addivenisse comunque violerebbe l’autonomia privata connessa alla natura negoziale del concordato, risolvendosi detta nomina in una alterazione della proposta che gravando la liquidazione di costi non previsti ne renderebbe potenzialmente meno vantaggioso il risultato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)