Tribunale di Vicenza - Privilegio del lavoratore autonomo e dell'artigiano, distinzione e ratio.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
12/06/2008

Tribunale di Vicenza, 12 giugno 2008 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Prestatore d'opera autonomo e artigiano - Caratteristiche - Privilegio spettante a ciascuno.

Il lavoratore autonomo ex art. 2222 codice civile presta la propria opera senza vincolo di subordinazione e con prevalenza del proprio lavoro su tutti gli altri fattori di produzione (compreso il lavoro dei dipendenti), mentre nell'impresa artigiana (secondo la legge di settore), la prestazione lavorativa complessiva (compresa la manodopera dipendente) è prevalente sugli altri fattori di produzione; di conseguenza, spetta al piccolo imprenditore il privilegio ex art. 2751bis, n. 2, codice civile, ed invece all'artigiano (secondo la legge di settore) quello ex art. 2751bis, n. 5, codice civile. (gl) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on.line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Vicenza 12 giugno 2008.pdf50.28 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]