Tribunale di Parma – Ai fini della dichiarazione di fallimento la prova della ricorrenza o mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 L.F. non deve necessariamente essere desunta dai bilanci degli ultimi tre esercizi.
Tribunale di Parma , Sez. II civ. e fallim., 29 novembre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Antonellla Ioffredi, Rel.Enrico Vernizzi, Giud. Irene Colladet.
Dichiarazione di fallimento – Presupposto – Requisiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F. - Possesso congiunto in capo all'impresa fallenda - Mancanza dei bilanci – Creditore istante - Utilizzo di documentazione sostitutiva – Ammissibilità – Tribunale - Valutazione di attendibilità.
Ai fini del riconoscimento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma II, L.F., i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi che il debitore convocato a seguito di istanza di fallimento è tenuto ai sensi dell'art. 15 L.F. a depositare costituiscono termine «naturale» di riferimento da cui poterne ricavare la ricorrenza o assenza; devono ritenersi tuttavia utilizzabili anche strumenti probatori alternativi e non solo in via di integrazione e cumulo, ma anche in via di sostituzione di quelli in quanto assume al riguardo rilevanza l'intero corredo contabile dell’impresa (libro giornale, denunce dei redditi, documentazione IVA) così come la documentazione attinente ai rapporti bancari, ovvero la «corrispondenza di impresa», di cui alle norme di base degli artt. 2220 e 2214 comma II, seconda parte, cod. civ., sempre che il tribunale giudichi tale documentazione attendibile [nello specifico, il tribunale ha respinto il ricorso per la dichiarazione di fallimento di un'impresa che aveva scelto di avvalersi della contabilità semplificata in quanto ha ritenuto che dalla documentazione prodotta a suffragio dell'istanza a tal fine proposta, pur ritenuta attendibile, rappresentata dal conto economico e dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre esercizi e dalle informazioni acquisite d’ufficio, non era emerso che nei tre esercizi antecedenti fossero stati superati congiuntamente i parametri dimensionali richiesti dall’art.1 L.F. per la sottoposizione della debitrice alla procedura di fallimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-29-novembre-2021-pres-ioffredi-est-vernizzi
[con riferimento ad alcune delle molti decisioni richiamate, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 04 dicembre 2015 n. 24721https://www.unijuris.it/node/2785; Cassazione civile, Sez. I, 31 maggio 2012 n. 8769 https://www.unijuris.it/node/1542; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 maggio 2017 n. 13746 https://www.unijuris.it/node/3485; Corte di Cassazione, Sez. VI – 1, 20 dicembre 2018 n. 33091 https://www.unijuris.it/node/4493; Cassazione civile, Sez. I, 23 Novembre 2018, n. 30516 https://www.unijuris.it/node/4583; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 novembre 2018 n. 30541https://www.unijuris.it/node/4469; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 giugno 2018 n. 16067 https://www.unijuris.it/node/4251; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 novembre 2020, n. 25025 https://www.unijuris.it/node/5401 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 marzo 2019, n. 6991 https://www.unijuris.it/node/4606].