Tribunale di Ferrara – Procedura di liquidazione del patrimonio: inammissibilità di una proposta che preveda unicamente la prosecuzione dell'attività di impresa in modo diretto e incontrollato da parte del sovraindebitato.
Tribunale di Ferrara, Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti ed alle Procedure Concorsuali , 22 dicembre 2021, Giudice Anna Ghedini.
Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione del patrimonio – Assenza di beni mobili o immobili da liquidarsi - Proposta volta unicamente alla prosecuzione dell'attività d'impresa – Svolgimento diretto e senza controllo – Inammissibilità.
Stante che la procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex art.14 ter L. 3/2012, modellata sul principio della responsabilità ex art. 2740 c.c., prevede che il patrimonio venga tutto messo a disposizione dei creditori, senza promessa o proposta di alcuna percentuale di soddisfazione di quelli, e non svolge alcuna funzione di conservazione dell'attività svolta dal debitore, si deve ritenere che, in assenza di beni mobili e immobili di cui sia prevista la cessione, circostanza che di per sé non osterebbe alla possibilità per il debitore di aver accesso a quella procedura (tipico il caso del sovraindebitato che, trovandosi in una situazione di quel tipo, metta a disposizione dei creditori una percentuale del suo stipendio o della sua pensione mensile), risulti inammissibile una proposta che sia volta solo a consentire al debitore di continuare a svolgere, direttamente e senza controllo, non potendo il liquidatore svolgere una tale funzione, la sua attività d'impresa, non per un certo periodo di tempo (allo scopo, come avviene nel fallimento, con riferimento alle imprese che a differenza di quella risultano fallibili, che la stessa, svolgendosi sotto la sorveglianza del curatore, possa, proseguendo, condurre ad un miglior soddisfacimento dei creditori) ma per tutta la durata della liquidazione e anche oltre, con la prospettiva di riservare ai creditori una percentuale dell'ipotizzato reddito mensile che, seppur allo stato quell'impresa risultasse decotta, il suo titolare ipotizzi di poter, indimostrabilmente, conseguire [nello specifico, la proponente confidava di poter continuare a svolgere l'attività di estetista, che essendo caratterizzata dall'intuitus personae, non risultava potesse presumibilmente costituire, in termini di valore dell'avviamento, una sicura posta dell'attivo in caso di vendita competitiva dell'impresa] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ferrara-22-dicembre-2021-est-ghedini
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26516.pdf
[cfr. in questa rivista in senso conforme: Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. civ., 29 luglio 2020 https://www.unijuris.it/node/5292 e in senso difforme, favorevole all'ammissibilità dell'utilizzo da parte del proponente dei beni aziendali, trattandosi di ipotesi però sostanzialmente diversa: Tribunale di Ordinario di Mantova, 17 settembre 2019 https://www.unijuris.it/node/4890].