Tribunale di Ravenna – Inammissibilità del reclamo avverso il progetto di riparto parziale reso dal liquidatore giudiziale del concordato preventivo: necessità che le contestazioni vengano sollevate nell'ambito di un giudizio ordinario.
Tribunale di Ravenna, Ufficio Fallimenti, 27 ottobre 2021 (data della pronuncia) – Giudice Delegato A. Farolfi.
Concordato preventivo – Piano di reparto predisposto dal liquidatore – Contestazioni sull’entità e la qualità del credito tramite reclamo - Inammissibilità – Necessaria proposizione avanti al giudice ordinario.
Una volta omologato il concordato preventivo tutte le questioni che hanno ad oggetto i diritti pretesi dai singoli creditori che attengono alla esecuzione del concordato sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e del Tribunale (in sede fallimentare) e vanno risolte nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nell'ambito del procedimento di concordato preventivo nessun vincolo può derivare dall’inclusione amministrativa nell’elenco dei creditori ammessi (o meno) al voto, onde il liquidatore giudiziale ha la libertà di modificare, re melius perpensa, il trattamento privilegiato o chirografario assegnato ad un creditore, onde questi, laddove ritenga di essere stato ingiustamente trascurato o di essere stato preso in considerazione dagli organi della procedura in maniera inesatta quanto a consistenza e natura del suo credito e misura di soddisfazione riservatagli nella fase di distribuzione dell'attivo disponibile, dovrà agire in sede ordinaria nei confronti del debitore, in bonis e in concordato, al fine di far accertare in quella sede, con efficacia di giudicato, l'esistenza, la consistenza e la natura del proprio credito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ravenna-27-ottobre-2021-est-farolfi
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Ravenna, 8 novembre 2013 https://www.unijuris.it/node/2160; con riferimento alla seconda: Tribunale Bassano del Grappa 28 maggio 2013 https://www.unijuris.it/node/1922 e Cassazione civile, Sez. I, 14 Gennaio 2019, n. 641 https://www.unijuris.it/node/4877].