Corte di Cassazione (34930/2021) – Possibile incompatibilità tra fermo amministrativo e dichiarazione di fallimento. Limiti e presupposti della compensazione fallimentare tra credito della curatela e controcredito del fisco.
Corte di Cassazione, Sez. V civ., 17 novembre 2021, n. 34930 - Pres. Biagio Virgilio, Rel. Angelina-Maria Perrino.
Fallimento - Amministrazione statale – Ricorso al fermo amministrativo – Strumento di natura cautelare – Possibile incompatibilità ex art. 51 L.F. col diritto fallimentare - Fondamento.
Fallimento - Credito azionato dalla curatela nei confronti del fisco – Controcredito dell'amministrazione statale – Equivalenza per valore e natura - Compensazione ex art. 56 L. fall. - Insinuazione al passivo – Necessità – Esclusione – Eccedenza del credito della Amministrazione finanziaria Sola ipotesi in cui deve farvisi parzialmente ricorso.
Stante che anche le azioni cautelari rientrano nel divieto di inizio e prosecuzione di cui all'art. 51 L.F. e stante che il fermo amministrativo disciplinato dall'art. 69, comma 6, del R.D. 2440/1923, che ha lo scopo di consentire la sospensione del pagamento di un debito della Amministrazione dello Stato a salvaguardia dell'eventuale compensazione di esso con un credito che la stessa o altra amministrazione statale, considerata nella sua unicità di soggetto di rapporti giuridici, abbia o pretenda di avere nei confronti del proprio creditore, rientra nell'ambito di quelle stesse azioni, si deve ritenere che tale strumento sia destinato a recedere dinanzi alla specialità del diritto fallimentare alla luce della funzione conservativa che il fallimento, nella sua figura globale di esecuzione concorsuale, esercita a favore della massa; ciò in quanto tale fermo è volto a prenotare a favore dell'erario una frazione del patrimonio del fallito, sottraendola ai creditori concorsuali, in vista di una futura ed eventuale compensazione con un controcredito della pubblica amministrazione che potrebbe anche risultare non completamente accertato ed in quanto tale non opponibile in compensazione dal momento che la compensazione fallimentare ex art. 56 L.F. esige la preesistenza del credito e del controcredito alla dichiarazione di fallimento. L'incompatibilità del fermo amministrativo col fallimento va esclusa nel solo caso in cui il ricorso allo strumento del fermo amministrativo abbia avuto luogo prima della dichiarazione di fallimento del creditore della amministrazione statale ed il controcredito della stessa non sia contestato, come anche sia anteriore al fallimento il credito parimenti non contestato vantato dalla curatela. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di compensazione fallimentare, qualora il controcredito del fisco rimanga nell'ambito del valore del credito, della stessa natura, azionato dalla curatela, non è necessario che esso sia insinuato al passivo, non esistendo preclusioni al riconoscimento della compensazione di cui sussistano i presupposti previsti dall'art. 56 della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), mentre un'eventuale eccedenza del credito vantato dall'Amministrazione finanziaria verso il fallito non potrà essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo, secondo le ordinarie regole del concorso. (Massima ufficiale)
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 15 giugno 2021, n. 16779 https://www.unijuris.it/node/5829].